Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivi Specifici in Cassazione
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale sulla tecnica di redazione dei ricorsi per Cassazione, evidenziando come la genericità dei motivi conduca inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Con questa decisione, la Suprema Corte ribadisce il proprio ruolo di giudice di legittimità, non di merito, sanzionando l’appellante che mirava a una semplice rivalutazione dei fatti già esaminati nei gradi precedenti.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, confermata dalla Corte d’Appello di Salerno, per il reato di falsa attestazione delle proprie generalità a un pubblico ufficiale. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il comportamento tenuto non era abbastanza grave da meritare una condanna penale.
La Decisione della Corte e il principio del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28357/2024, ha troncato sul nascere le aspettative del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione sulla tenuità del fatto. La ragione di questa drastica decisione risiede nella natura stessa del motivo di ricorso presentato.
I giudici di legittimità hanno qualificato il motivo come “reiterativo e generico”. Questo significa che l’appellante si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza però confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. In altre parole, non ha spiegato perché il ragionamento dei giudici di secondo grado fosse errato dal punto di vista legale, ma ha semplicemente riproposto la propria tesi, sperando in una terza valutazione dei fatti.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti (giudizio di legittimità).
Nel caso specifico, il ricorrente non ha evidenziato vizi logici o errori di diritto nella sentenza della Corte d’Appello. Al contrario, ha prospettato “mere censure in fatto tese a sollecitare una rivalutazione del merito della decisione”. Questo approccio è inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha sottolineato che il motivo era formulato in modo tale da omettere un reale confronto con la sentenza di secondo grado, la quale era, secondo i giudici, “logicamente corretta ed immune da vizi”.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnicamente impeccabile. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito. È necessario individuare e argomentare specifici errori di diritto o vizi di motivazione palesi. La genericità e la ripetitività delle censure non solo non portano al risultato sperato, ma comportano anche conseguenze economiche negative. La declaratoria di inammissibilità, infatti, ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, rendendo il tentativo di impugnazione non solo inutile, ma anche oneroso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato era generico e ripetitivo. Non criticava specificamente la logica giuridica della sentenza d’appello, ma si limitava a chiedere una nuova valutazione dei fatti, cosa che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Qual era l’argomento difensivo principale del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva che venisse applicata la causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”, sostenendo che il reato commesso fosse di minima gravità.
Quali sono state le conseguenze economiche della decisione per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28357 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28357 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il delitto di falsa attestazione delle proprie generalità ad un pubblico ufficiale.
Ritenuto che l’unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è reiterativo e generico omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, logicamente corretta ed immune da vizi, oltre a prospettare mere censure in fatto tese a sollecitare una rivalutazione del merito della decisione oggetto di censura.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024