Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Requisiti Essenziali dell’Atto di Impugnazione
Presentare un ricorso per Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è quello che si limita a riproporre doglianze generiche, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Vediamo nel dettaglio il caso e le conclusioni della Corte.
Il Percorso Giudiziario: dalla Condanna al Ricorso
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello per reati legati a violazioni del Codice della Strada. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, tra le altre cose, la mancanza di prova sulla recidiva e vizi nella valutazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, senza entrare nel merito delle questioni, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non si basa sulla fondatezza o meno delle accuse, ma su un vizio preliminare e fondamentale: il modo in cui il ricorso è stato scritto e argomentato. I giudici hanno stabilito che l’atto di impugnazione non soddisfaceva i requisiti minimi per essere esaminato.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su argomentazioni procedurali molto chiare, in linea con la sua giurisprudenza consolidata.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Il punto centrale della decisione è la constatazione che i motivi presentati dal ricorrente non erano “scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata”. In altre parole, l’appellante non ha spiegato perché le motivazioni della Corte d’Appello fossero sbagliate, limitandosi a esprimere un dissenso generico. La Cassazione, citando importanti precedenti (tra cui le Sezioni Unite ‘Galtelli’), ricorda che un’impugnazione deve contenere un confronto specifico e puntuale con la sentenza che si contesta.
La Manifesta Infondatezza delle Censure
Oltre alla genericità, la Corte ha rilevato come le censure fossero manifestamente infondate. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva, in realtà, motivato adeguatamente sia sulla sussistenza della recidiva (facendo riferimento a una precedente condanna), sia sulle ragioni a fondamento della responsabilità per il reato contestato. Pertanto, le lamentele del ricorrente erano eccentriche e non coglievano il nucleo della decisione impugnata.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza ha implicazioni pratiche significative. In primo luogo, ribadisce che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede massima perizia tecnica e non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. È indispensabile un’analisi critica e dettagliata della sentenza di secondo grado.
In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche severe per il ricorrente. Quest’ultimo è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: risarcitoria per l’uso improprio della macchina della giustizia e deterrente per evitare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o pretestuosi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi di ricorso erano generici e non contenevano una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, risultando quindi non conformi ai requisiti richiesti dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha verificato se la recidiva fosse stata provata correttamente?
No, la Corte non è entrata nel merito della questione. Ha dichiarato l’inammissibilità per un vizio procedurale del ricorso. Tuttavia, ha notato che il giudice di merito aveva comunque indicato la prova della recidiva facendo riferimento a una precedente condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13880 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa in data 7/06/2021 dal Tribunale di Marsala, che lo ha condannato per i reati di cui all’art.116, comma 17, e all’art.187, comma 8, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commessi in Marsala il 30 novembre 2019;
ritenuto che i motivi di ricorso (mancanza della prova della recidiva per il reato di cui al capo A, violazione dell’art.187, comma 8, cod. strada in punto di responsabilità, violazione artt.62 bis cod. pen. e 581 cod. proc. pen.), non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
ritenuto che il giudice di merito a pag.2 ha indicato la prova della recidiva e ha, comunque, fatto riferimento a precedente condanna in data 8 maggio 2019, in coerenza con la contestazione di recidiva; che a pag.7 ha ampiamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione in relazione al reato contestato al capo B, e che le ragioni di censura sottese al terzo motivo sono manifestamente infondate in quanto eccentriche rispetto alla condotta costitutiva del reato di cui al capo B;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
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