Ricorso inammissibile in Cassazione: la necessità di motivi specifici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede un rigore tecnico e una precisione argomentativa che non lasciano spazio a generalizzazioni. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità dei motivi non solo non ottenga il risultato sperato, ma comporti anche conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo questa decisione per comprendere l’importanza di redigere un’impugnazione in modo corretto.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per reati specifici, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si concentrava su un unico punto: la mancata dichiarazione di prescrizione per due capi d’imputazione. Secondo il ricorrente, i reati avrebbero dovuto essere riqualificati in una fattispecie meno grave, il che avrebbe portato all’estinzione degli stessi per decorso del tempo.
Il motivo di ricorso e la genericità
Nonostante l’argomento potesse apparire valido in astratto, la Corte di Cassazione lo ha respinto senza nemmeno entrare nel merito. Il problema non risiedeva nell’idea di fondo, ma nel modo in cui è stata presentata. Il ricorso è stato giudicato generico, una sorta di lamento privo del necessario supporto fattuale e giuridico.
L’articolo 581 del Codice di Procedura Penale stabilisce chiaramente che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non basta dire che il giudice ha sbagliato; bisogna spiegare dettagliatamente perché, citando le norme violate e gli elementi del processo che dimostrano l’errore.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha rilevato che il motivo sollevato era del tutto privo di queste componenti essenziali. L’appello si limitava a prospettare deduzioni generiche, senza ancorarle a specifici passaggi della sentenza impugnata o a precise argomentazioni legali. Di fronte a questa carenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è un monito per ogni difensore. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi. Deve essere un’analisi critica e puntuale del provvedimento che si contesta, capace di evidenziare vizi specifici. Prospettare ‘deduzioni generiche’ o ‘appalesarsi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto’ equivale a non presentare un motivo valido. La Corte ha quindi applicato la sanzione processuale prevista per questi casi: l’inammissibilità, che impedisce ogni esame nel merito della questione. A ciò si aggiunge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione che mira a scoraggiare impugnazioni superficiali o dilatorie.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso è un requisito imprescindibile. Un’impugnazione non può limitarsi a una critica vaga della decisione, ma deve articolare in modo chiaro e autosufficiente le ragioni della sua doglianza. Per i cittadini, la lezione è che affidarsi a un professionista competente è cruciale, poiché la redazione di un atto così tecnico determina l’esito stesso del giudizio di legittimità. Un errore formale o una mancanza di specificità possono precludere la possibilità di far valere le proprie ragioni, con conseguenze definitive e costi aggiuntivi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato è stato ritenuto generico, ossia privo delle specifiche ragioni di diritto e degli elementi di fatto necessari a supportare la richiesta, come invece richiesto dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non dichiarare la prescrizione per due capi d’imputazione, previa riqualificazione degli stessi in un reato meno grave previsto dalla legge sugli stupefacenti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1165 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1165 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 13/05/1976
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
I
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME Indrit ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, ne ha confermato l’affermazione di responsabilità per i reati ascritti.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Carenza di motivazione per la mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi 23 e 24 della rubrica, previa riqualificazione degli stessi ai sensi dell’ar 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere l richieste (così come previsto dall’art. 581 cod. proc. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Pr idente