Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35290 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35290 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza o contraddittorietà della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 1 cod. pen. e artt. 110, 582, 585 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motiv che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appell puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare no specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzion di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che lo stesso motivo, nel dedurre i vizi innanzi richiamati in relazione agli ar 192, 530 cod. proc. pen., non è altresì consentito dalla legge in sede di legitti perché tende ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criter di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata sulla sussistenza del dolo di rapina, con rinvio alle motivazioni del giudice di prim grado, e sull’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in qua caratterizzate da linearità, chiarezza, coerenza logica e cronologica);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilett degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza o contraddittorietà della motivazion posta a fondamento dell’applicazione dell’art. 116 cod. pen., è indeducibile quanto reiterativo di doglianze già dedotte in appello, in ordine alle quali il giu di merito ha adeguatamente esplicitato le proprie motivazioni (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 della sentenza sull’insussistenza del cd. concorso anomal sulla base della ricostruzione della dinamica dei fatti e della condotta del ricorr autore della violenza);
ritenuto infine che il terzo e il quarto motivo di ricorso, che deducono entrambi il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza o contraddittorietà de motivazione, rispettivamente in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 62-bis cod. pen., con esclusione della recidi applicazione della riduzione sanzionatoria di cui all’art. 628 cod. pen. co riformato dalla sentenza della Corte Cost. del 13 maggio 2024, n. 86, nonché in
ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva ai sensi dell’art. 20-bis c pen., sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità;
che la corte di merito ha adeguatamente esplicitato le proprie conclusioni con argomentazioni esenti da vizi logici su tutte le questioni innanzi illustrate vedano in particolare pagg. 6-7 della sentenza impugnata con riferimento alla non configurabilità del contributo causale minimo del ricorrente, desunta dal grado di offensività della sua partecipazione nella rapina, al diniego di prevalenza del attenuanti generiche sulla recidiva, giustificata dal già avvenuto riconoscimento delle stesse circostanze nonostante i numerosi precedenti specifici e la gravità d fatti);
che, con più specifico riferimento alla parte del motivo che denuncia la mancata applicazione della riduzione della pena ai sensi dell’art. 628 cod. pen attesa la lieve entità del fatto secondo quanto stabilito dalla sentenza della Co Cost. 13 maggio 2024, n. 86, tale doglianza non è consentita in sede di legittimit giacché non previamente dedotta come motivo di appello, essendo già intervenuta la decisione della Consulta ed è in ogni caso manifestamente infondata alla luce della ricostruzione del fatto in termini di gravità come riveniente dalla senten impugnata;
che, infine, in ordine alla parte del predetto motivo che contesta la mancata applicazione della pena sostitutiva, il giudice di merito ha giustificato il rigetto argomentazioni logiche e ineccepibili esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo una valutazione tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, essa non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esami l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evid aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato decisione (si veda pag. 7 della sentenza impugnata ove vengono richiamati i precedenti penali del ricorrente, della stessa indole del reato commesso, rapportati alla gravità del fatto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 23 settembre 2025.