Misure di Prevenzione e Ricorso Inammissibile: La Cassazione Fa Chiarezza
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24822 del 2024, torna a pronunciarsi sui confini del giudizio di legittimità in materia di misure di prevenzione, stabilendo con fermezza quando un’impugnazione deve considerarsi un ricorso inammissibile. Questa pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere quali argomentazioni possono essere validamente presentate dinanzi alla Suprema Corte e quali, invece, sono destinate a essere respinte perché tentano di ottenere un riesame del merito dei fatti.
I Fatti del Caso: Sorveglianza Speciale e Confisca
Il caso trae origine da un decreto della Corte d’Appello di Reggio Calabria. Tale provvedimento aveva confermato una decisione di primo grado che applicava due distinte misure di prevenzione: la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di un soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, e la confisca di un bene immobile intestato a una seconda persona. Insoddisfatti della decisione, entrambi gli interessati hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione.
Le Doglianze dei Ricorrenti
I ricorrenti hanno contestato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure. In particolare, per la misura personale, si contestava la valutazione sull’attualità della pericolosità sociale del soggetto. Per la misura patrimoniale, invece, si criticava la decisione di disporre la confisca. L’argomentazione centrale era che i giudici di merito avessero errato nel ricostruire e valutare i fatti, giungendo a conclusioni illegittime.
La Decisione della Cassazione: I Limiti del Ricorso in Materia di Prevenzione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare i fatti e le prove come farebbe un giudice di primo o secondo grado, ma può solo verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione.
I giudici hanno evidenziato come i ricorrenti, pur denunciando formalmente una “violazione della legge penale”, stessero in realtà criticando una “carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta”. Questo tipo di critica, secondo la Corte, si traduce in un vizio di motivazione che, nel procedimento specifico delle misure di prevenzione, non è un motivo valido per un ricorso inammissibile in Cassazione se mira a un diverso apprezzamento di merito.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che le argomentazioni dei ricorrenti erano meramente assertive e miravano a sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. Denunciare un’erronea applicazione della legge basandosi su una pretesa cattiva ricostruzione dei fatti è un espediente per mascherare una critica sul merito della decisione. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, il cui apprezzamento delle prove è insindacabile se sorretto da una motivazione logica e non manifestamente contraddittoria. Poiché i motivi del ricorso si risolvevano in una richiesta di rivalutazione fattuale, sono stati ritenuti al di fuori dei limiti del giudizio di Cassazione e, pertanto, inammissibili.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha conseguenze pratiche rilevanti. In primo luogo, ribadisce che chi intende impugnare una misura di prevenzione in Cassazione deve concentrarsi esclusivamente su questioni di pura legittimità, come l’errata interpretazione di una norma o una motivazione totalmente assente o manifestamente illogica, senza mai scivolare in una critica sulla ricostruzione dei fatti. In secondo luogo, la dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo la conferma del provvedimento impugnato, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione sottolinea la gravità di presentare impugnazioni che travalicano i limiti imposti dalla legge, fungendo da deterrente contro ricorsi puramente dilatori o infondati.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione sulla pericolosità sociale di una persona in una misura di prevenzione?
No, secondo questa ordinanza, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti che hanno portato a ritenere una persona socialmente pericolosa. Questo tipo di valutazione è considerato un “apprezzamento di merito” riservato ai giudici delle istanze precedenti e non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica.
Cosa succede se un ricorso in materia di misure di prevenzione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questo caso, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata.
Qual è la differenza tra un’erronea applicazione della legge e un vizio di motivazione non consentito in questo tipo di ricorso?
Un’erronea applicazione della legge si ha quando il giudice interpreta o applica una norma giuridica in modo sbagliato. Un vizio di motivazione non consentito, come quello contestato nel caso di specie, si verifica quando si critica la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove fatte dal giudice, mascherando questa critica come un errore di diritto. La Corte ha chiarito che tale mascheramento rende il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24822 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24822 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a PALMI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CHIVASSO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e COGNOME NOME ricorrono, con unico atto, avverso il d con il quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la prima decisione che ha al primo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e h la confisca di un immobile intestato alla seconda;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso – che hanno assunto la violazione della le e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti, rispettivamente, al proposto la misura di prevenzione personale (con particolare riguardo all’attuali pericolosità sociale) e per disporre la misura di prevenzione patrimoniale – sono inamm
sia in quanto hanno denunciato un’erronea applicazione della legge in ragione di un o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ossia un vizio di motivazio 5, n. 47575 del 07/10/2016, COGNOME, Rv. 268404 – 01), non consentito nel procedimento in (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435 – 01);
sia perché, comunque, finiscono col perorare, per il tramite di enunciati assertiv privi della necessaria, un diverso apprezzamento di merito;
ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la c ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandos profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità delle impugnazioni (cfr. Cort n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al v in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro t
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/03/2024