Ricorso inammissibile: la Cassazione conferma la condanna per genericità dei motivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la genericità e la mera riproposizione di censure già respinte costituiscano causa di un ricorso inammissibile. Il caso analizzato riguarda un appello avverso una condanna in cui era stata riconosciuta l’aggravante della minorata difesa, un tema di grande attualità e rilevanza sociale.
I fatti del processo
Due persone ricorrevano in Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Genova che li aveva condannati. I ricorrenti contestavano principalmente due aspetti della decisione di secondo grado: la valutazione della sussistenza dell’aggravante di aver commesso il fatto approfittando della minorata difesa della vittima e la mancata estinzione del reato a seguito di un presunto risarcimento del danno.
I motivi del ricorso e la questione della minorata difesa
I ricorrenti basavano il loro appello su due motivi principali:
1. Violazione di norme processuali: Lamentavano la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, ovvero l’audizione della persona offesa, e un difetto di motivazione riguardo all’aggravante della minorata difesa. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente giustificato perché le circostanze del fatto rivelassero una condizione di vulnerabilità della vittima legata alla sua età.
2. Violazione di legge: Contestavano la mancata estinzione del reato per intervenuto risarcimento del danno, come previsto dall’articolo 162-ter del codice penale. Sostenevano che, venendo meno l’aggravante, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto.
La decisione della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo di legittimità: il ricorso non può essere una semplice riedizione delle argomentazioni già presentate e rigettate nei gradi di merito. Deve, invece, contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte illogicità o violazioni di legge.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha osservato che il primo motivo di ricorso era ‘meramente riproduttivo’ di doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello. La Corte territoriale aveva, infatti, fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta, spiegando come le circostanze e le modalità del fatto avessero dimostrato la condizione di vulnerabilità della vittima. I ricorrenti, secondo la Cassazione, si erano limitati a contraddire tale valutazione in modo generico, senza un reale confronto con l’argomentazione della sentenza.
Analogamente, il secondo motivo è stato giudicato ‘reiterativo’. La Corte d’Appello aveva già escluso l’applicabilità dell’art. 162-ter c.p., evidenziando la piena sussistenza dell’aggravante della minorata difesa e l’assenza di un ‘effettivo risarcimento del danno’. Anche in questo caso, il ricorso non ha aggiunto nuovi elementi né ha criticato in modo specifico la decisione precedente, ricadendo nel vizio di ‘genericità ed aspecificità’.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi intende adire la Corte di Cassazione: non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito, ma è necessario strutturare un’impugnazione che dialoghi criticamente con la motivazione della sentenza attaccata. Un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di un approccio difensivo che si limita a ripetere argomenti già vagliati, senza individuare vizi specifici nel ragionamento del giudice precedente. La decisione, inoltre, conferma la rigorosa applicazione dell’aggravante della minorata difesa come strumento di tutela per le vittime più vulnerabili, limitando l’accesso a istituti premiali come l’estinzione del reato per condotte riparatorie quando il danno e l’offesa sono particolarmente gravi.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico censure già esaminate e respinte nel grado di giudizio precedente, senza un confronto critico e specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per aggravante della ‘minorata difesa’?
Si tratta di una circostanza che aumenta la gravità del reato, che si verifica quando l’autore del crimine approfitta di una condizione di particolare vulnerabilità della vittima (ad esempio, legata all’età avanzata), la quale riduce la sua capacità di difendersi.
Il risarcimento del danno comporta sempre l’estinzione del reato?
No. Come specificato in questa ordinanza, l’estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.) può essere esclusa in presenza di determinate aggravanti, come quella della minorata difesa, e quando non si dimostra un effettivo e integrale risarcimento del danno.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40320 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40320 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a COPERTINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a AVOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, nell’interesse di NOME e NOME; letta la memoria del 06/10/2025 con la quale la difesa ha criticato la assegnazione alla settima sezione penale;
considerato che il primo motivo dei ricorsi, con i quali si deducono la violazione di norme processuali previste a pena di nullità, la mancata assunzione di una prova decisiva e il difetto di motivazione in ordine all’omessa audizione della p.o. ai fin della valutazione della sussistenza dell’aggravante di aver commesso il fatto approfittando nella minorata difesa della vittima, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già discussi e ritenuti infondati dal giudice d gravame con corretti argomenti logici e giuridici che il ricorso si limita a contraddire in modo generico ed in assenza di confronto con la logica ed argomentata motivazione della Corte di appello (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 ove la Corte ha evidenziato come le circostanze e modalità del fatto abbiano rivelato una condizione di vulnerabilità della p.o. legata alla propria età) (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01);
osservato che il secondo motivo dei ricorsi, con cui si contesta la violazione di legge in relazione alla ritenuta presenza dell’aggravante e alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per l’intervenuto risarcimento del danno, è altresì reiterativo di doglianze già respinte con corretti argomenti giuridici dall Corte territoriale nella sentenza impugnata (si vedano, in proposito, pagg. 4 e 5 ove la Corte ha altresì motivatamente escluso l’operatività dell’art. 162 ter cod. pen.. ha richiamato la procedibilità di ufficio attesa la piena ricorrenza della aggravante della minorata difesa e la mancanza di un effettivo risarcimento del danno) e che i ricorrenti non si confrontano in alcun modo con la motivazione così ricadendo nel vizio di genericità ed aspecificità del motivo proposto; nulla aggiungendo alle argomentazioni proposte con il ricorso principale la memoria integrativa sopra citata;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 4 novembre 2025
La Cons. est,