Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Rivalutare i Fatti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, riaffermando un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La decisione riguarda il caso di tre individui condannati dalla Corte d’Appello di Catania, i cui tentativi di rimettere in discussione la valutazione delle prove sono stati fermamente respinti. Questo provvedimento offre spunti importanti sull’aggravante del metodo mafioso e sui limiti delle impugnazioni in Cassazione.
Il Percorso Giudiziario: dall’Appello alla Cassazione
Tre soggetti, condannati in secondo grado, hanno presentato ricorso alla Suprema Corte contestando vari aspetti della sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Le loro doglianze si concentravano principalmente sulla valutazione della loro responsabilità penale, sulla sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) e su altre circostanze aggravanti, come l’aver agito in più persone riunite.
I Motivi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha analizzato i singoli motivi di ricorso, ritenendoli tutti inammissibili o manifestamente infondati per ragioni precise e ben delineate.
### Il Divieto di Rivalutare i Fatti
Il nucleo centrale della decisione riguarda la natura stessa del ricorso in Cassazione. I giudici hanno sottolineato che i principali motivi di appello dei tre ricorrenti non sollevavano questioni di legittimità (cioè errori di diritto), ma si limitavano a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dalla Corte di merito. Tale approccio si traduce in una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già respinte in appello. La Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può riesaminare il materiale probatorio, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Tentare di ottenere una “rilettura” delle prove è una richiesta preclusa in questa sede.
### La Conferma delle Circostanze Aggravanti
Anche le censure relative alle aggravanti sono state respinte. Per quanto riguarda il metodo mafioso, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello adeguata e solida. Era stato infatti dimostrato l’utilizzo di intimidazioni, l’evocazione esplicita di un noto clan e la finalità delle somme estorte, destinate al mantenimento dei membri detenuti. Questi elementi, secondo la Suprema Corte, integrano pienamente l’aggravante. Similmente, è stata giudicata infondata la contestazione sull’aggravante delle più persone riunite, poiché la Corte territoriale aveva chiaramente indicato che gli imputati avevano agito “almeno in coppia” in diverse occasioni.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione dell’ordinanza si fonda su principi consolidati della procedura penale. La Corte ribadisce che un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, come la violazione di legge o un’illogicità manifesta della motivazione, e non limitarsi a proporre una diversa interpretazione dei fatti. Le argomentazioni dei ricorrenti sono state giudicate generiche e astratte, soprattutto riguardo alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, le quali, peraltro, non erano nemmeno state richieste in appello.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa pronuncia serve come monito sull’importanza di strutturare i ricorsi in Cassazione in modo tecnicamente corretto, concentrandosi esclusivamente sui profili di diritto. Un ricorso inammissibile non solo determina la definitività della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per i ricorrenti. In questo caso, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende. La decisione, infine, consolida l’interpretazione giurisprudenziale sull’aggravante del metodo mafioso, confermando che la sua applicazione si basa su elementi oggettivi e riconoscibili, come le modalità intimidatorie e la finalità dell’azione criminale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti non hanno sollevato questioni di diritto, ma hanno tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. Le loro argomentazioni erano una mera ripetizione di quelle già respinte in appello.
Come è stata giustificata la conferma dell’aggravante del metodo mafioso?
La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza d’appello, che aveva evidenziato l’utilizzo di un metodo di intimidazione, l’evocazione di un noto clan mafioso e il fatto che le somme estorte fossero destinate al mantenimento dei detenuti appartenenti all’organizzazione. Questi elementi sono stati considerati sufficienti per configurare l’aggravante.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna. Inoltre, i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali e una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 865 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 865 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a ACIREALE il 28/04/1977 COGNOME NOME nato a ACIREALE il 29/08/1965 COGNOME NOME nato a ACIREALE il 24/06/1982
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
9/(7
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Reitano NOME Mario, di Scavo Francesco e di COGNOME NOME;
considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso di Reitano, il primo motivo di rico di Scavo e il primo motivo di ricorso di Sciolto, che contestano la correttezza della motivaz posta a base del giudizio di responsabilità, non sono consentiti perché fondati su censu schiettamente fattuali che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedot appello e puntualmente disattese, anche implicitamente, dalla Corte di merito (cfr. pp. 8-11, 19, 22-25, singolarmente per ciascuna posizione, in ordine alle due estorsioni contestate sollecitando una rilettura del materiale istruttorio preclusa in questa sede di legittimità;
considerato che soo manifestamente infondati il terzo motivo di ricorso di Reitano, il te motivo di ricorso di Scavo e il secondo motivo di ricorso di COGNOME, relativi alla ribadita suss dell’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., a fronte di adeguata motivazione che riconosce l’utilizzo del metodo mafioso, mediante evocazione del Clan COGNOME e il richiamo al destinazione delle somme per il mantenimento dei detenuti (pp. 12-13, 19-21, 26-27, sottolineando la natura oggettiva della circostanza e la conseguente imputazione secondo i crite di cui all’art. 59 cod. pen.);
considerato che il secondo motivo di COGNOME, in merito all’aggravante delle più persone riunite, è aspecifico e manifestamente infondato, laddove, al contrario di quanto dedo nell’impugnazione, la Corte territoriale indica chiaramente che in più occasioni gli imp agirono «almeno in coppia» (p. 11);
ritenuto che il quarto motivo di Scavo, con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è parimenti generico, svolgendo riflessioni del tutto astratte, a fronte di una adeguata argomentazione punto dei giudici di appello (cfr. pp. 13-14, con corretto computo anche ex art. 81 cod. pen.; peraltro, le attenuanti generiche non erano neppure state richieste);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favor della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024