Ricorso Inammissibile per Lesioni: la Decisione della Cassazione
Quando un ricorso inammissibile viene presentato alla Corte di Cassazione, significa che l’appello non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, chiudendo di fatto la porta a un nuovo esame del caso. Questa recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di tale dinamica, in un caso riguardante una condanna per lesioni personali aggravate e minacce a carico di due congiunti. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni giuridiche che hanno portato a questa decisione.
I Fatti del Processo: dall’Aggressione alla Condanna
La vicenda giudiziaria ha origine da un episodio di violenza che ha visto due imputati, un padre e un figlio, essere ritenuti responsabili del reato di lesioni personali aggravate, commesso in concorso ai danni di un’altra persona. Il padre, inoltre, è stato condannato anche per il reato di minaccia. Dopo la condanna in primo grado, la Corte di Appello di Torino aveva confermato il giudizio di colpevolezza, procedendo solo a una rideterminazione del trattamento sanzionatorio per uno degli imputati.
Non soddisfatti della decisione, entrambi gli imputati hanno deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il loro obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, lamentando presunti vizi nella motivazione fornita dai giudici di merito.
Analisi del Ricorso Inammissibile e la Logica della Corte
I ricorrenti hanno basato la loro difesa su presunte carenze e illogicità nella motivazione della sentenza d’appello. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e li ha giudicati congiuntamente, giungendo a una conclusione netta: entrambi erano inammissibili.
La Suprema Corte ha evidenziato diverse criticità nei ricorsi presentati:
1. Natura delle Censure: Le obiezioni sollevate erano semplici ‘doglianze in punto di fatto’, ovvero contestazioni sulla ricostruzione degli eventi e sulla valutazione delle prove, argomenti che non possono essere trattati in sede di legittimità.
2. Genericità e Ripetitività: I motivi di ricorso sono stati ritenuti generici e riproduttivi di censure già esaminate e respinte con argomentazioni corrette dal giudice d’appello.
3. Manifesta Infondatezza: Le argomentazioni sono state considerate palesemente infondate, in quanto non evidenziavano reali difetti, contraddizioni o illogicità nel ragionamento della Corte territoriale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, nel motivare la sua decisione, ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse costruito la sua sentenza su basi solide e argomentazioni logiche e coerenti. La responsabilità degli imputati era stata affermata sulla base di prove chiare e convergenti. In particolare, i giudici di merito avevano ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni della persona offesa, la quale si era anche costituita parte civile nel processo. Queste dichiarazioni hanno trovato un riscontro esterno decisivo nelle testimonianze di testi oculari, i quali hanno permesso di ricostruire efficacemente l’andamento dell’aggressione fisica e la partecipazione sinergica di entrambi gli imputati. Per quanto riguarda la posizione specifica del padre, anche le ‘plateali’ minacce da lui proferite sono state ritenute provate.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Quando un ricorso si limita a criticare la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito, senza individuare un vizio logico-giuridico reale e specifico, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, si limita a contestare la ricostruzione dei fatti (‘doglianze in punto di fatto’), è generico, manifestamente infondato, o ripropone questioni già adeguatamente valutate e respinte nei gradi di merito, senza evidenziare reali vizi di legge o di logica nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali prove sono state considerate decisive in questo caso per confermare la condanna?
Le prove decisive sono state le dichiarazioni della persona offesa (costituita parte civile), ritenute attendibili, e i riscontri esterni forniti dalle testimonianze dei testi oculari. Questi elementi hanno permesso di ricostruire l’aggressione, la partecipazione di entrambi gli imputati e le minacce proferite.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro ciascuno, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2454 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2454 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AVOLA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME – con distinti ricorsi – ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di COGNOME NOME, ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di lesioni personali aggravate di cui agli artt. 110,582 e 585 cod. pen. e – il solo COGNOME NOME – anche del reato di cui agli artt. 81 cpv.,612 comma 2 cod. pen.;
considerato che il motivo di ricorso di COGNOME NOME e quello del ricorso di COGNOME NOME, con i quali i ricorrenti denunziano vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, oltre a non essere consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profi di censura inerenti al quadro probatorio posto a fondamento della decisione impugnata, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5 -6 della sentenza impugnata) – e dunque affetti da genericità – sono anche manifestamente infondati, perché inerenti a presunti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione affatto emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, la Ccrte territoriale si è espressa, con argomentazioni piane, articolate e certo non illogiche sull’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, COGNOME NOME, e sui riscontri esterni provenienti dai contributi testimoniali dei testi oculari COGNOME e COGNOME, che hanno efficacemente ricostruito l’andamento della vicenda e la sinergica partecipazione di tutti e due gli imputati all’aggressione fisica in danno del COGNOME e – quanto alla posizione di COGNOME NOME – in relazione alle “plateali” minacce proferite al suo indirizzo);
rilevato, in conclusione, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dele va -rnmende. Così deciso il 06/12/2023