Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
Quando un’impugnazione viene presentata davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è necessario formulare critiche specifiche e pertinenti. Un caso recente ha evidenziato come la genericità dei motivi porti a una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto la porta a un ulteriore esame del merito. L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le valutazioni della Suprema Corte in materia di resistenza a pubblico ufficiale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di due imputati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. I due, durante un’aggressione ai danni di un altro detenuto, avevano aggredito anche un agente di polizia penitenziaria intervenuto per separarli. L’aggressione aveva causato all’agente la frattura delle ossa nasali.
La Corte d’Appello aveva non solo confermato la condanna, ma aveva anche negato l’applicazione delle attenuanti generiche. Questa decisione era stata motivata sulla base di due elementi chiave: la gravità della condotta e la totale mancanza di resipiscenza (pentimento) da parte degli imputati. Insoddisfatti della pronuncia, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno degli imputati, ma si concentra su un vizio procedurale fondamentale: la qualità dei motivi presentati. La Corte ha stabilito che i motivi di ricorso erano “generici” e “riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese” dalla Corte d’Appello. In altre parole, gli avvocati degli imputati si erano limitati a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in secondo grado, senza sollevare critiche specifiche e puntuali contro la logica giuridica della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha spiegato che la decisione della Corte d’Appello era giuridicamente corretta e ben motivata. Il diniego delle attenuanti generiche era stato giustificato in modo ineccepibile, evidenziando:
1. La Gravità della Condotta: L’azione violenta non solo costituiva resistenza, ma aveva anche provocato lesioni significative a un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.
2. L’Intensità del Dolo: L’intenzionalità e la violenza dell’aggressione sono state considerate elementi di particolare rilievo.
3. La Mancanza di Resipiscenza: L’assenza di qualsiasi segno di pentimento da parte degli imputati è stata un fattore decisivo per la Corte d’Appello, e la Cassazione ha ritenuto questa valutazione incensurabile in sede di legittimità.
Poiché le argomentazioni della sentenza di secondo grado erano solide e le critiche sollevate nel ricorso erano vaghe e ripetitive, la Cassazione ha concluso che non vi erano i presupposti per un esame di merito, dichiarando così il ricorso inammissibile. Come conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Per avere successo, un ricorso deve attaccare specificamente i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le medesime difese. La decisione sottolinea inoltre come la valutazione del giudice di merito sulla personalità dell’imputato, inclusa la sua eventuale resipiscenza, sia difficilmente sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Per gli operatori del diritto, questo caso serve come monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione specifici, pertinenti e tecnicamente ineccepibili.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, vaghi o si limitano a riproporre questioni già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza individuare specifici vizi di legittimità (cioè errori di diritto o vizi di motivazione) nella sentenza impugnata.
La mancanza di pentimento da parte di un imputato ha conseguenze sulla pena?
Sì, la mancanza di resipiscenza (pentimento) può essere valutata negativamente dal giudice. Come nel caso di specie, può essere uno dei motivi per cui vengono negate le attenuanti generiche, con un conseguente impatto sulla determinazione della pena finale.
Cosa ha considerato la Corte per valutare la gravità della condotta degli imputati?
La Corte ha considerato la gravità della condotta basandosi sulle conseguenze lesive provocate all’agente di polizia penitenziaria (frattura delle ossa nasali) e sulla particolare intensità del dolo, ovvero l’intenzionalità e la violenza con cui è stata compiuta l’aggressione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27857 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27857 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di NOME e NOME; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i comuni motivi di ricorso, relativi a condanna per il reato di cui 337 cod. pen., s generici e, comunque, riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese, con corr argomenti giuridici, nella sentenza impugnata che giustificato il diniego di applicazione delle gene evidenziando la mancanza di resipiscenza da parte degli imputati e la gravità della condotta, anche le conseguenze lesive che aveva provocato all’agente di polizia penitenziaria intervenuto per divid nel corsò di un’aggressione ad altro detenuto, e al quale era stata provocata la frattura delle oss e la particolare intensità del dolo, valutazioni che, pertanto, non si prestano a censure rile questa sede.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 giugno 2024
Il Consigliere e COGNOME sore
Il Pre d nte
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