Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi non Bastano
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel percorso giudiziario, ma affinché sia efficace, deve rispettare requisiti di forma e sostanza ben precisi. Un ricorso inammissibile è l’esito infausto di un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare della Corte, spesso a causa della genericità dei motivi addotti. L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione VII Penale, n. 22140 del 2024, offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nelle censure possa determinare il fallimento del ricorso, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
I Fatti di Causa
Due soggetti avevano proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. Il primo ricorrente lamentava un vizio di motivazione in ordine alla propria responsabilità penale. La seconda ricorrente, oltre a contestare la propria responsabilità con un motivo analogo, si doleva anche del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le impugnazioni, dichiarandole inammissibili. La decisione si fonda su due principi cardine della procedura penale: la necessità di specificità dei motivi di ricorso e i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto operate dai giudici di merito.
Un Ricorso Inammissibile per Genericità dei Motivi
Per quanto riguarda la contestazione sulla responsabilità penale, sollevata da entrambi i ricorrenti, la Corte ha ritenuto i motivi generici. Essi non rispettavano i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. In pratica, gli appellanti si erano limitati a criticare la sentenza d’appello senza indicare specificamente gli elementi di prova o le argomentazioni logiche che avrebbero dovuto portare a una conclusione diversa. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta coerente e priva di illogicità manifeste, un ricorso generico non permette al giudice di legittimità di individuare i punti critici della decisione e di esercitare il proprio controllo.
L’Esclusione della Causa di Non Punibilità
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell’art. 131-bis c.p. a favore di una delle ricorrenti, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato come la Corte d’Appello avesse correttamente escluso la tenuità del fatto basandosi su elementi concreti: l’abitualità della condotta criminosa e i precedenti penali dell’imputata. La Cassazione ha ribadito che questa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto. Tale apprezzamento non è censurabile in sede di legittimità, a meno che non sia viziato da contraddittorietà o manifesta illogicità, vizi che nel caso di specie non sono stati riscontrati.
Le Motivazioni
La ratio decidendi della Corte si basa sulla funzione stessa del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. I ricorsi che si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, senza attaccare specificamente la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, sono destinati all’inammissibilità. La Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito. Per quanto riguarda l’art. 131-bis c.p., la decisione evidenzia come la valutazione sull’abitualità del comportamento sia fondamentale e rientri pienamente nell’ambito del giudizio di merito, la cui ricostruzione, se ben argomentata, è insindacabile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chi intende impugnare una sentenza penale dinanzi alla Corte di Cassazione. È fondamentale che i motivi di ricorso siano specifici, dettagliati e critici nei confronti della motivazione della sentenza precedente. Una critica generica o la semplice riproposizione di argomenti di fatto non sono sufficienti per superare il vaglio di ammissibilità. La declaratoria di un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici e non rispettano i requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Quali elementi possono impedire l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
L’applicazione può essere esclusa in base a valutazioni di fatto come l’abitualità della condotta criminosa e la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato. Se tale valutazione del giudice di merito è logica e completa, non è sindacabile in Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22140 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22140 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME ed il primo motivo dedotto dalla COGNOME, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità degli imputati, sono generici perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. i ricorrenti, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze istruttorie e prive di illogicità manifesta, non indicano gli elementi alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 01);
considerato il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è aspecifico e non consentito; la Corte di appello ha correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 131bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto in ragione dell’abitualità della condotta criminosa e dei precedenti penali della COGNOME (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Corlier GLYPH ensore /9
Il Presidente