Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sulla corretta formulazione dei ricorsi in sede di legittimità. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere una revisione della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Il caso in esame dimostra come la genericità e la ripetitività dei motivi di appello siano trappole da evitare per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte di Appello di Milano, ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza. I motivi del ricorso si concentravano principalmente su due aspetti: la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, e la presunta inadeguatezza della pena inflitta.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che il ricorso non superasse il vaglio preliminare di ammissibilità, ponendo fine al percorso giudiziario del ricorrente con una decisione netta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione critica della struttura stessa del ricorso presentato.
Le Motivazioni: Analisi di un Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la propria decisione su argomentazioni precise, evidenziando le carenze strutturali dell’atto di impugnazione. L’ordinanza sottolinea come i motivi di ricorso non fossero idonei a innescare un reale scrutinio di legittimità.
Genericità e Mancato Confronto con la Sentenza Impugnata
Il primo e fondamentale rilievo della Corte è che i motivi di ricorso erano “generici oltre che riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello”. In pratica, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel grado precedente, senza però confrontarsi specificamente con le ragioni che avevano portato i giudici d’appello a quella decisione. Questo comportamento processuale, che ignora il contenuto motivazionale della sentenza impugnata, è uno dei principali motivi che portano a un ricorso inammissibile.
L’Abitualità della Condotta come Ostacolo alla Non Punibilità
Uno dei punti centrali era l’invocazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte di Appello avesse già fornito una doppia motivazione per escludere tale beneficio: non solo la “rilevata gravità del fatto”, ma soprattutto “l’abitualità della condotta delittuosa in ragione dei plurimi precedenti”. Il ricorso, disinteressandosi di questa seconda e decisiva argomentazione, non ha potuto scalfire la logicità della decisione di merito. L’abitualità nel commettere reati è, per legge, una condizione ostativa all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Adeguatezza della Pena e Bilanciamento delle Circostanze
Anche la critica mossa alla quantificazione della pena è stata ritenuta infondata. La Corte di Appello aveva motivato la propria scelta, individuando una pena di poco superiore al minimo edittale e spiegando il bilanciamento operato tra le aggravanti contestate e le attenuanti generiche riconosciute. Il ricorso non ha presentato elementi validi per contestare la coerenza di tale valutazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del diritto processuale penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere liberamente i fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per essere ammissibile, un ricorso deve essere specifico, pertinente e deve confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione che si intende impugnare. Ignorare questi principi porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano generici e si limitavano a riproporre argomentazioni già respinte dalla Corte di Appello, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual è la ragione principale per cui non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La non punibilità è stata esclusa non solo per la gravità del fatto, ma soprattutto a causa dell’abitualità della condotta delittuosa del ricorrente, dimostrata dai suoi numerosi precedenti penali, che costituisce una causa ostativa all’applicazione di tale beneficio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33058 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33058 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 29/06/1998
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che i due motivi di ricorso risultano generici oltre che riproduttivi di cens adeguatamente confutate dalla Corte di appello, non prese in esame dal ricorso che, disinteressandosi del contenuto della sentenza impugnata, omette di apprezzare la parte della decisione che: 1) ha escluso la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non solo per la rilevata gravità del fatto (ex se adeguata per giustificare il mancato accoglimento del motivo), ma l’abitualità della condotta delittuosa in ragione dei plurimi precedenti; 2) ritenuto adeguata la pena (individuata appena al di sopra del minimo edittale) ed il bilanciamento operato tra aggravanti contestate e attenuanti generiche riconosciute (pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2025.