Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi limiti che governano il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, specialmente riguardo ai motivi di impugnazione. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile contro una condanna per furto in abitazione, sottolineando come non sia possibile, in sede di legittimità, richiedere una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito. Questa pronuncia ribadisce principi fondamentali della procedura penale.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo grado per concorso in furto in abitazione, vedeva la sua pena rideterminata ma la sua responsabilità confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato alla decisione, proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a tre principali motivi. I primi due miravano a contestare l’affermazione di colpevolezza e a ottenere la derubricazione del reato in furto semplice, lamentando un’erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Il terzo motivo, invece, si concentrava sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
La difesa dell’imputato ha tentato di scardinare la sentenza di condanna sotto diversi profili, ma la Corte ha respinto ogni doglianza, qualificando il ricorso come inammissibile. L’analisi della Corte si è concentrata sulla natura dei motivi proposti, verificandone la conformità ai requisiti di legge.
La Richiesta di Rivalutazione delle Prove
I primi due motivi di ricorso sono stati giudicati inammissibili perché, di fatto, non denunciavano reali violazioni di legge o vizi logici della motivazione. Al contrario, essi si traducevano in una richiesta di ‘rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie’. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado’ di giudizio nel merito, ma di giudice della legittimità. Non può, quindi, riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Inoltre, i motivi sono stati considerati generici e non specifici, in quanto si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza individuare specifici travisamenti fattuali.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il suo consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui per motivare il diniego di tale beneficio è sufficiente che il giudice di merito faccia un ‘congruo riferimento’ agli elementi ritenuti decisivi. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione, rendendo la censura proposta in sede di legittimità priva di fondamento.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. La declaratoria di ricorso inammissibile deriva dalla constatazione che l’appellante ha superato i confini del giudizio di legittimità. La legge, in particolare l’art. 581 del codice di procedura penale, richiede che i motivi di ricorso siano specifici e non si limitino a una generica contestazione. Nel caso di specie, i motivi erano volti a un riesame del merito, estraneo al sindacato della Cassazione, e riproponevano questioni già motivatamente respinte, risultando così privi della specificità richiesta. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la motivazione del giudice di merito è stata giudicata logica e sufficiente, precludendo ogni ulteriore sindacato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma che la strada per accedere alla Corte di Cassazione è stretta e ben definita. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dai giudici di primo e secondo grado. È necessario, invece, dimostrare che la sentenza impugnata abbia violato una norma di legge o presenti un vizio di motivazione grave, come la sua manifesta illogicità o contraddittorietà. La pronuncia serve da monito: un ricorso basato sulla mera riproposizione di argomenti di merito già discussi o su una richiesta di nuova valutazione delle prove è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità dei motivi?
Un ricorso è inammissibile per genericità quando si limita a riproporre le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate nei gradi di merito, senza individuare specifiche violazioni di legge o vizi logici della sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di procedere a una ‘rivalutazione’ o ‘alternativa rilettura’ delle fonti di prova, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Come deve motivare il giudice il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nell’ordinanza, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito faccia un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la sua decisione, senza necessità di un’analisi dettagliata di ogni singolo elemento a favore dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28197 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28197 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
11124/2024
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del concorso nel delitto di furto in abitazione;
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, nonché in relazione alla mancata derubricazione del reato contestato nella fattispecie di furto semplice, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, per come formulati, in quanto, oltre ad essere finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, sono genericamente fondati su argomenti che ripropongono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate e, pertanto, non specifiche, come richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen. ;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2024 Il consigliere estensore