Ricorso inammissibile: Quando la Cassazione chiude la porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile in Cassazione possa derivare dalla semplice riproposizione di argomenti già valutati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. La Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di merito, ma di un giudice della legittimità, chiamato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Analizziamo insieme questo caso emblematico in materia di furto e ricettazione.
I Fatti del Processo
Un soggetto veniva condannato dalla Corte d’Appello di Firenze per i reati di furto (art. 624 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.). La responsabilità per il furto era stata attribuita sulla base del suo contributo morale, consistito nell’offrire supporto per il trasferimento all’estero di veicoli rubati. La responsabilità per la ricettazione, invece, scaturiva dal fatto che l’imputato era stato trovato in possesso della refurtiva senza fornire una spiegazione plausibile e attendibile sulla sua provenienza.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, articolando la sua difesa su cinque distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e il perché del ricorso inammissibile
Il ricorrente contestava diversi aspetti della sentenza d’appello:
1. Responsabilità per furto e ricettazione: Si criticava la motivazione con cui era stata affermata la sua colpevolezza.
2. Mancata applicazione dell’attenuante della collaborazione: Si lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale prevista dall’art. 625 bis c.p.
3. Diniego delle attenuanti generiche: Si contestava la decisione della corte di non concedere le circostanze attenuanti generiche.
4. Valutazione della recidiva: Si criticava il modo in cui era stata applicata l’aggravante della recidiva.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto tutti i motivi presentati come manifestamente infondati o non consentiti, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato punto per punto le doglianze del ricorrente, fornendo una motivazione chiara per la sua decisione.
Per quanto riguarda i primi due motivi, la Corte ha sottolineato che essi non facevano altro che riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata contro la logica giuridica della sentenza impugnata, non limitarsi a una sterile ripetizione. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove è un’attività preclusa in sede di legittimità.
Anche il motivo sulla mancata applicazione dell’attenuante della collaborazione è stato giudicato inammissibile. La Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato il suo diniego, specificando che le dichiarazioni dell’imputato non erano state determinanti per la ricostruzione dei fatti né per l’individuazione dei complici.
Sul diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ricordato un principio consolidato: non è necessario che il giudice di merito analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti decisivi. Se la motivazione è logica e non palesemente contraddittoria, non è sindacabile in sede di legittimità.
Infine, riguardo alla recidiva, la Corte ha confermato la correttezza della valutazione del giudice di merito. Quest’ultimo non si era limitato a considerare la gravità dei fatti, ma aveva analizzato il legame tra il nuovo reato e le condanne precedenti, concludendo che queste indicassero una maggiore pericolosità sociale e una persistente inclinazione al delitto.
Le Conclusioni
L’ordinanza rappresenta un importante monito sulla corretta redazione di un ricorso per Cassazione. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile non è un mero formalismo, ma la conseguenza diretta del tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un’ulteriore istanza di merito. Per avere successo, un ricorso deve concentrarsi su vizi di legge o illogicità manifeste della motivazione, evitando di riproporre questioni fattuali già decise. La sentenza impugnata diventa così definitiva, e il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della totale infondatezza della sua impugnazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a ripetere i medesimi motivi già presentati e respinti in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, oppure quando mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non permessa in sede di legittimità.
Perché la Corte può negare le attenuanti generiche in modo legittimo?
La Corte può negare le attenuanti generiche quando fornisce una motivazione logica e priva di vizi evidenti. Non è necessario che il giudice esamini ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione.
Come viene valutata la recidiva da un giudice?
La valutazione della recidiva non si fonda esclusivamente sulla gravità dei nuovi reati, ma richiede un esame del rapporto concreto tra il reato in giudizio e le condanne precedenti. Il giudice deve verificare se la condotta criminale passata indica una perdurante inclinazione al delitto che ha agito come fattore criminogeno per la commissione del nuovo reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24920 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24920 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la corrett della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli art 648 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedisse reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito parte in cui trae la prova della responsabilità per il reato di furto dal contributo moral dall’imputato, il quale ha dato la disponibilità del suo supporto nella fase di trasfe all’estero delle vetture e ritiene sussistente la responsabilità per il reato di ricet considerazione del fatto che lo NOME, trovato nella disponibilità della refurtiva, non ha una spiegazione attendibile dell’origine della predetta disponibilità;
che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenz oggetto di ricorso;
considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazi dell’attenuante di cui all’art. 625 bis cod. pen. in relazione al reato di cui all’art. 624 cod. pen è parimenti indeducibile in presenza di una motivazione della corte di merito, nella qual evidenzia che il contributo delle dichiarazioni rese dall’imputato non è risultato determinan fini della ricostruzione dei fatti e dell’individuazione dei correi e che nessun contributo fornito per il recupero della refurtiva;
che il quarto motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione d circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamen infondato in presenza di una motivazione a pagina 15 esente da evidenti illogicità, anc considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudi di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prend considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rile rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che in relazione al quinto motivo sulla recidiva, il giudice di merito, ritenendo che oggetto del giudizio costituiscano indice di una maggiore pericolosità sociale acquisita tempo, ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità second la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa si indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crimin per la commissione del reato “sub iudice”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente