Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12816 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12816 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 18/03/1971
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a NOME per il reato di cui agli artt. 99, 110, 61 n. 7, 624 e 625, comma 1, n. 5 cod. pen. (fatto commesso in Anagni il 24 agosto 2021);
che l’atto di impugnativa nell’interesse dell’imputato consta di un solo motivo a più censure;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la prima censura, con il quale si eccepisce l’erronea qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere sussunto nel paradigma del delitto di appropriazione indebita piuttosto che in quello di furto, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 3 e 4, punto 4.1, della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione del fatto, non illogicamente ricostruit nel senso che l’imputato deteneva la merce di cui si era impossessato non nomine proprio ma nomine alieno (essendogli stata affidata da altri per il mero trasporto);
che la second censura, con la quale si eccepisce l’insussistenza degli elementi costitutivi delle aggravanti contestate (il numero delle persone che l’avevano coadiuvato nella commissione del furto e la grave entità del danno cagionato alla persona offesa), è parimenti affidato a generici argomenti di merito, meramente contestativi rispetto alle conclusioni raggiunte nei precedenti gradi di giudizio, come tali non consentiti in questa sede (vedasi pag. 4, punto 4.2, della sentenza impugnata);
che la terza censura, con la quale si eccepisce l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 4, punto 4.3, della sentenza impugnata), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall’imputato, suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un’accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all’insegnamento impartito dal dritto vivente in materia (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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