Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta un Appello per Genericità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12836/2024, ha fornito un chiaro esempio di come un’impugnazione debba essere formulata per superare il vaglio di legittimità. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile avverso una condanna per tentato furto aggravato, offrendo importanti spunti sulla necessità di specificità dei motivi di ricorso. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni della decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Il Tentativo di Furto e le Condanne Precedenti
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un’imputata, ritenuta responsabile in concorso del reato di tentato furto in abitazione. Il reato era aggravato dall’aver commesso il fatto con “violenza sulle cose”, ovvero danneggiando o forzando beni per portare a termine l’azione criminosa. La decisione di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Firenze, consolidando il quadro accusatorio a carico dell’imputata.
Il Motivo del Ricorso in Cassazione
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo. La ricorrente lamentava una presunta violazione di legge e vizi di motivazione in merito all’affermazione della sua responsabilità. In particolare, la tesi difensiva sosteneva l’insussistenza del fatto, anche nella sua forma tentata, a causa della mancanza del requisito dell'”univocità degli atti”. Secondo la difesa, le azioni contestate non erano sufficientemente chiare e dirette a commettere il furto, non potendo quindi configurare un tentativo penalmente rilevante.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede nel merito della questione (ovvero se gli atti fossero o meno univoci), ma in un vizio procedurale fondamentale: la mancanza di specificità del motivo di ricorso. I Giudici Supremi hanno rilevato come le argomentazioni presentate fossero generiche e astratte, senza un reale e puntuale confronto con le motivazioni esposte dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata. In pratica, il ricorso non spiegava perché la ricostruzione dei giudici di merito fosse errata, limitandosi a riproporre una tesi generica.
Le Motivazioni della Corte
Nelle motivazioni, la Corte ha sottolineato che un ricorso in sede di legittimità non può consistere in semplici deduzioni “prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata”. Questo significa che non è sufficiente lamentare un errore, ma è necessario dimostrare, punto per punto, dove e perché la sentenza di appello abbia sbagliato nel suo ragionamento giuridico e fattuale. Poiché il ricorso non adempiva a questo onere di specificità, è stato ritenuto inammissibile. La conseguenza diretta è stata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: l’importanza della specificità e del rigore tecnico nella redazione dei ricorsi per cassazione. Un’impugnazione non può essere una generica lamentela, ma deve costituire una critica mirata e argomentata della decisione che si intende contestare. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile dimostra che il mancato rispetto di questi requisiti procedurali porta a una declaratoria di inammissibilità, che non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per l’imputato. È una lezione fondamentale per chiunque operi nel diritto, evidenziando come la forma e la sostanza siano inscindibili nell’esercizio della difesa tecnica.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto privo di specificità. Le argomentazioni della ricorrente erano generiche e non si confrontavano puntualmente con le motivazioni contenute nella sentenza della Corte di Appello che si intendeva impugnare.
Qual era l’argomento principale sollevato dalla ricorrente nel suo ricorso?
La ricorrente sosteneva che non si potesse configurare il reato di tentato furto, in quanto mancava il requisito dell’univocità degli atti, ovvero le azioni compiute non erano, a suo dire, dirette in modo inequivocabile a commettere il furto.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12836 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12836 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
42105/2023
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nel delitto tentato di furto in abitazione aggravato dall’avere commesso il fatto con violenza sulle cose;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando – in particolare – l’insussistenza del fatto anche nella forma tentata, per la non ravvisabilità del requisito della univocità egli atti, è privo di specificità e no consentito in sede di legittimità, perché affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata (si veda ultima parte di pag. 1 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024
Il consig fère estensore