Ricorso Inammissibile: La Cassazione sul Furto d’Auto Aggravato
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione sul concetto di ricorso inammissibile nel processo penale, specialmente in relazione a reati comuni come il furto d’auto. La Suprema Corte ha delineato con chiarezza i limiti dell’impugnazione di legittimità, ribadendo principi consolidati in materia di furto aggravato, tentativo e valutazione della pena. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni che hanno portato alla condanna definitiva dell’imputato.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per il furto aggravato di un’autovettura. Il reato è stato commesso forzando la serratura e la centralina del veicolo parcheggiato su una pubblica via. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la prima sentenza, rideterminando la pena ma confermando la responsabilità penale per il furto consumato, aggravato dalla violenza sulle cose e dall’esposizione del bene alla pubblica fede. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando questioni sulla configurabilità del reato, sulla sussistenza delle aggravanti e sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa decisione si fonda sulla constatazione che i motivi presentati dalla difesa erano generici e non si confrontavano adeguatamente con le solide argomentazioni sviluppate dai giudici di merito. In sostanza, il ricorso si limitava a riproporre questioni già valutate e respinte, senza evidenziare vizi di legittimità concreti nella sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto le doglianze difensive, basando le proprie motivazioni su principi giurisprudenziali consolidati.
In primo luogo, è stata respinta la tesi del tentato furto. I giudici hanno confermato che il reato si era pienamente consumato, essendo stata sottratta la disponibilità del veicolo al legittimo proprietario. I motivi del ricorso non offrivano elementi nuovi o critiche pertinenti per ribaltare questa valutazione.
In secondo luogo, è stata confermata l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. La difesa sosteneva che la presenza di un antifurto satellitare dovesse escludere tale aggravante. La Cassazione, richiamando la propria giurisprudenza costante, ha chiarito che un dispositivo di sicurezza, pur rendendo più difficile il furto o più facile il ritrovamento del bene, non elimina la condizione di vulnerabilità del veicolo parcheggiato sulla pubblica via, che è il presupposto dell’aggravante.
Infine, la Corte ha giudicato infondate anche le critiche relative al trattamento sanzionatorio. I giudici di merito avevano correttamente motivato la severità della pena valorizzando elementi di sicuro rilievo: i numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato, anche specifici, commessi in un lungo arco temporale, la sua personalità negativa e le modalità organizzate del furto, eseguito con l’ausilio di strumenti elettronici. Il ricorso, anche su questo punto, si è rivelato un mero dissenso generico, privo di un’analisi critica delle ragioni esposte nella sentenza d’appello.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è necessario che i motivi siano specifici, pertinenti e che si confrontino criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando veri e propri errori di diritto. La decisione conferma inoltre che, per la giurisprudenza, la presenza di sistemi di allarme moderni su un’auto non è sufficiente a far venir meno l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede. Infine, sottolinea come una pena severa possa essere legittimamente giustificata non solo dai precedenti penali, ma anche dalla professionalità e dall’organizzazione dimostrate nella commissione del reato.
 
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono generici, non si confrontano criticamente con le ragioni della decisione impugnata o sollevano questioni che richiederebbero una nuova valutazione dei fatti, cosa che non è compito della Corte di Cassazione.
La presenza di un antifurto satellitare su un’auto esclude l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede in caso di furto?
No. Secondo la giurisprudenza costante richiamata dalla Corte, la presenza di un antifurto satellitare non esclude l’aggravante, perché non elimina la condizione di affidamento alla fiducia collettiva (pubblica fede) in cui si trova il veicolo parcheggiato sulla pubblica via.
Quali elementi considera il giudice per determinare la severità della pena per un furto aggravato?
Il giudice considera diversi elementi, tra cui la gravità e la specificità dei precedenti penali dell’imputato, la sua personalità, l’arco temporale in cui i reati sono stati commessi e le modalità della condotta, come l’aver agito in maniera organizzata e con l’uso di strumenti elettronici.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6641 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6641  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SOMMATINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, avv sentenza della Corte di appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata rideterminazione della pena e conferma nel resto, quella del Tribunale cittadino di c predetto per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (furto parcheggiata sulla pubblica via, eseguito con violenza sulle cose, consistita nella serratura e della centralina del blocco d’accensione, in Roma il 25/11/2021);
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. p i motivi sono state proposte questioni congruamente vagliate dai giudici territoriali difesa abbia operato il necessario confronto con le ragioni della decisione che risu coerenti con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sia con rifer configurabilità di un semplice tentativo (pag. 3 della sentenza censurata, sul punto rinv 5, n. 9394 del 20/1/2014, Tiritiello, Rv. 259536-01; n. 42774 del 21/9/2016, COGNOME, Rv. 268471-01, correttamente richiamate anche nella sentenza censurata); che alla sussistenza dell’aggr esposizione alla pubblica fede, anche in ipotesi di veicolo dotato di antifurto satell sul punto rinviandosi a sez. 5, n. 44119 del 19/10/2011, COGNOME, Rv. 251130-01; n. 12436 del 11/12/2012, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259869-01; n. 9394 del 20/1/2014, cit., Rv. 259537-01); anche avuto riguardo ai trattamento sanzioNOMErio, rispetto al quale le censure atteggiano in termini di mero dissenso non preceduto da attenta analisi delle ragioni de (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 de Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822), avendo la Corte territoriale, quanto alla maggiore pericolosità espressa dalla condotta, valorizzato ele rilievo (precedenti per gravi reati anche specifici, commessi in un arco temporale che v 2019) e quanto alle generiche, considerato la loro funzione e valorizzato la negativ come sopra tratteggiata, ma anche le modalità della condotta, trattandosi di furto post maniera organizzata, avvalendosi di strumenti elettronici, argomentazioni anch’ess coerenti con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (sulle circos generiche e sul relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); Corte di Cassazione – copia non ufficiale che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ra ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.