Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito i severi paletti che regolano l’accesso al giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile presentato da un tifoso. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere quando un appello alla Suprema Corte rischia di essere respinto prima ancora di essere esaminato nel merito, con importanti conseguenze economiche per il ricorrente.
Il Caso: Scontri allo Stadio e l’Accusa di Concorso in Reato
I fatti traggono origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato un giovane tifoso per la sua partecipazione a scontri con le forze dell’ordine. In particolare, l’accusa riguardava il concorso nel possesso e utilizzo di fumogeni e altri artifici pirotecnici durante gli incidenti. La condanna si basava sull’analisi di filmati e fotogrammi che, secondo i giudici di merito, provavano non solo l’identificazione del soggetto, ma anche il suo ruolo di supporto morale all’azione illecita condotta da altri tifosi.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi principali: una diversa ricostruzione dei fatti, la contestazione della sua partecipazione concorsuale e la mancata applicazione delle attenuanti generiche in misura prevalente.
L’Appello e le Ragioni del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive, evidenziando le ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità. Questo passaggio è cruciale per capire i limiti dell’impugnazione in sede di legittimità.
La Genericità sulla Ricostruzione dei Fatti
Il primo motivo è stato giudicato generico. L’imputato non ha contestato una violazione di legge da parte dei giudici d’appello, ma ha semplicemente proposto una propria versione dei fatti, mettendo in discussione la sua presenza durante il lancio dei fumogeni. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove (il cosiddetto “compendio probatorio”), ma solo di verificare la corretta applicazione della legge. Chiedere una diversa lettura delle prove è un’attività non consentita in questa sede.
La Prova della Partecipazione Concorsuale
Anche il secondo motivo, relativo alla partecipazione concorsuale, è stato respinto. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse motivato in modo adeguato la condanna, basandosi su prove concrete (filmati e fotogrammi) che dimostravano come il comportamento dell’imputato avesse fornito un supporto morale all’azione illecita. La motivazione era quindi logica e sufficiente, non sindacabile in Cassazione.
La Questione delle Attenuanti Generiche
Infine, le censure sulla gestione delle attenuanti generiche sono state considerate inammissibili. La difesa si era limitata a richiederne l’applicazione nella massima estensione possibile, senza però criticare specificamente il giudizio di bilanciamento fatto dal giudice di primo grado, che le aveva considerate equivalenti alle aggravanti. Anche in questo caso, la genericità del motivo ha portato alla sua reiezione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un’occasione per riesaminare l’intero processo. I motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e devono denunciare un errore di diritto, non un presunto errore nella valutazione dei fatti. Nel caso di specie, tutti i motivi presentati sono stati giudicati generici perché non si confrontavano realmente con le ragioni della sentenza impugnata, ma si limitavano a contrapporre una visione alternativa, senza evidenziare vizi logici o giuridici nel ragionamento dei giudici di merito. La Corte ha quindi concluso che i motivi proposti non superavano il vaglio preliminare di ammissibilità.
Conclusioni: Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La decisione della Cassazione è netta: il ricorso è inammissibile. Le conseguenze, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, sono immediate e gravose per il ricorrente. Egli è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di 3000 euro alla cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere preparato con estrema cura e tecnicismo, focalizzandosi su precise violazioni di legge, altrimenti il rischio di una declaratoria di inammissibilità, con i relativi oneri economici, è molto elevato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici: cercavano di ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in Cassazione, e non criticavano in modo specifico e puntuale le motivazioni della sentenza d’appello sulla partecipazione al reato e sul bilanciamento delle circostanze.
Cosa significa che la Cassazione è una “sede di legittimità”?
Significa che la Corte di Cassazione non giudica nuovamente i fatti del caso, ma si limita a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33473 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33473 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il 05/08/2000
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
R.G. 15533/25
Ritenuto che il primo motivo è generico perché articolato sulla base di una difforme ricostruzione del fatto che mette in discussione la presenza dell’imputato durante il lancio dei fumogeni da parte degli altri tifosi laziali durante lo scontro con le forze dell’ordine senza confrontarsi con le risultanze istruttorie di cui si sollecita una diversa valutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità;
ritenuto che la partecipazione concorsuale al reato di cui al capo 3) relativo al possesso ed utilizzo di fumogeni e artifici pirotecnici l è stata adegu atamente motivata sulla base dei filmati e dei fotogrammi che hanno permesso sia l’identificazione che l’accertamento delle condotte di supporto morale all’azione oppositiva diretta contro le forze dell’ordine;
ritenuto che le altre censure sull’omessa applicazione con giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sono inammissibili, non solo perché generiche rispetto alle valutazioni sulla gravità dei fatti e sui motivi della condotta espresse dalla Corte di appello ai fini della determinazione della pena, ma anche in considerazione della genericità del motivo di appello / che si limitava ad invocare il minimo della pena senza censurare specificamente il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti ed aggravanti formulato dal giudice di primo grado in rapporto di equivalenza;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorse consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrentVal pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilf i ricorse e condanna i ricorrenti’ al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025
Il Consi fre estensore
GLYPH
Il Presidente