Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando la difesa tenta di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti già accertata nei primi due gradi di giudizio. Il caso in esame riguarda un automobilista condannato per fuga e omissione di soccorso, il cui ricorso è stato respinto proprio per questo motivo.
I Fatti del Caso
Un conducente veniva ritenuto responsabile, sia in primo grado che in appello, per aver violato l’articolo 189 del Codice della Strada. In particolare, gli venivano contestati i commi che puniscono chi, dopo aver causato un incidente, non si ferma (fuga) e non presta l’assistenza occorrente alle persone ferite (omissione di soccorso).
Contro la sentenza della Corte d’Appello, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, articolando due motivi principali. Il primo mirava a contestare la ricostruzione della dinamica dell’incidente e la valutazione delle prove. Il secondo, invece, invocava l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza, che ha portato a dichiarare il ricorso inammissibile.
Il Divieto di un Nuovo Giudizio di Merito
Sul primo punto, i giudici hanno osservato che le argomentazioni della difesa, pur presentate come un presunto ‘vizio di legittimità’, in realtà si traducevano in una richiesta di nuova e diversa valutazione del fatto e del materiale probatorio. Questo tipo di attività è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non ricostruire l’accaduto. La Corte ha sottolineato come i giudici dei gradi precedenti avessero fornito una motivazione congrua, adeguata e priva di vizi logici, fondata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha confermato la validità della decisione di appello di non applicare l’art. 131-bis c.p. La motivazione si basava sul ‘disvalore oggettivo’ della condotta. In altre parole, la gravità intrinseca del comportamento dell’imputato – fuggire e non prestare soccorso – è stata ritenuta tale da non poter essere considerata ‘di particolare tenuità’. La decisione, secondo la Cassazione, era immune da incongruenze logiche e coerente con le prove raccolte.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice’ del fatto. Se la sentenza impugnata presenta una motivazione logica, coerente e completa, che spiega in modo plausibile perché si è giunti a una determinata conclusione, il ricorso che si limita a proporre una lettura alternativa delle prove è destinato all’inammissibilità. In questo caso, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano costruito un ragionamento convergente e ben fondato, rendendo le critiche della difesa un mero tentativo di ottenere una revisione non consentita in sede di legittimità.
Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso e le Implicazioni Pratiche
La decisione ribadisce che per accedere alla Corte di Cassazione è necessario denunciare reali violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione, non semplicemente un disaccordo con la valutazione delle prove. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questo significa che le battaglie sulla ricostruzione dei fatti devono essere combattute e vinte nei primi due gradi di giudizio. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso dell’automobilista è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare errori di diritto o vizi logici della sentenza, mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività che spetta esclusivamente ai tribunali di primo e secondo grado e non alla Corte di Cassazione.
Per quale motivo non è stata applicata la non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’?
La causa di non punibilità è stata esclusa perché i giudici hanno ritenuto che la condotta dell’imputato (fuga e omissione di soccorso) avesse un ‘disvalore oggettivo’, ovvero una gravità intrinseca, tale da non poter essere considerata di lieve entità, giustificando così la condanna penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45106 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45106 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 22/06/1977
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente