Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è fondamentale comprendere i suoi limiti. Una recente ordinanza ha ribadito un principio cardine: la Cassazione non è un terzo processo di merito. Attraverso l’analisi di un caso concreto, vediamo perché un ricorso inammissibile viene respinto quando mira a una nuova valutazione dei fatti o della pena.
I Motivi del Ricorso
Il caso in esame trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza di condanna della Corte d’Appello. I motivi principali di doglianza erano due e toccavano il cuore della decisione.
La Contestazione sulla Responsabilità
Il ricorrente, in primo luogo, contestava la correttezza della motivazione che lo aveva portato alla condanna. In sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove e la ricostruzione dei fatti, sostenendo una diversa qualificazione giuridica del reato. Questa linea difensiva mirava a smontare l’impianto accusatorio approvato nei primi due gradi di giudizio.
La Doglianza sull’Eccessività della Pena
In secondo luogo, il ricorso denunciava una pena ritenuta eccessiva. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe ponderato correttamente gli elementi a disposizione nel determinare la sanzione, risultando in una condanna sproporzionata rispetto alla gravità del fatto commesso.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le censure, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati che definiscono in modo netto i poteri del giudice di legittimità.
I Limiti della Cassazione sul Merito
Riguardo al primo motivo, la Corte ha ricordato che il suo ruolo non è quello di fornire una ‘rilettura’ degli elementi di fatto. La valutazione delle prove e la ricostruzione della vicenda sono di competenza esclusiva del giudice di merito. La Cassazione interviene solo se la motivazione della sentenza impugnata presenta vizi logici evidenti o violazioni di legge, cosa che nel caso di specie è stata esclusa. Il giudice di merito aveva, infatti, esplicitato in modo chiaro e coerente le ragioni del suo convincimento.
La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La graduazione della pena, come stabilito dagli articoli 132 e 133 del codice penale, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. A meno di una motivazione inesistente o palesemente illogica, la Corte di Cassazione non può sindacare la scelta sulla quantità della pena. Nel caso in esame, il giudice aveva giustificato la sua decisione facendo riferimento a elementi concreti: il modesto valore della refurtiva, il disvalore del fatto e, soprattutto, i numerosi precedenti penali del ricorrente per reati contro il patrimonio.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si basa sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione è uno strumento per correggere errori di diritto, non per ottenere una terza valutazione dei fatti. Tentare di usare il ricorso per questo scopo lo rende inevitabilmente inammissibile. La Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza d’appello era esente da vizi logici e giuridici, avendo adeguatamente ponderato gli elementi a carico e a favore dell’imputato. La pena, inoltre, era stata commisurata secondo i criteri di legge, tenendo conto sia della lieve entità del danno patrimoniale sia della specifica pericolosità sociale del soggetto, desunta dai suoi precedenti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione deve essere formulato con estrema precisione tecnica, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto. Non è una sede in cui si possa sperare di ribaltare l’esito del processo attraverso una nuova interpretazione delle prove. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento tratta l’accesso al suo massimo organo giurisdizionale.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può compiere una nuova valutazione dei fatti o delle prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non condurre un terzo grado di giudizio nel merito.
La Corte di Cassazione può modificare una pena ritenuta troppo severa?
No, a meno che la motivazione del giudice di merito sia palesemente illogica, contraddittoria o inesistente. La determinazione dell’entità della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la stabilisce basandosi sui criteri previsti dalla legge (artt. 132 e 133 c.p.).
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4499 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NARDO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e la corretta qualificazione giuridica del fatto di reato, consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibil ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giu merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni d convincimento alle pp.2-3-4 della sentenza impugnata;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli eleme fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giu di merito (Sez. U, n.6402, del 30/4/1997, Dessimo, Rv. 207944);
Considerato il secondo motivo di ricorso che denuncia l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato poiché, secondo l’indirizz consolidato della giurisprudenza, la graduazione delle pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena ba rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enun negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentato del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti a p.4 della sentenza impugnata in ragione del modesto valore della refurtiva e del disvalore concreto del fatto, della presenza di plur precedenti penali concernenti delitti contro il patrimonio;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024
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Consigliere COGNOME
Il Presidente