Ricorso inammissibile: quando l’appello alla Cassazione non è valido
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una semplice occasione per ridiscutere l’intero processo. La Suprema Corte ha compiti ben precisi e un ricorso inammissibile viene dichiarato quando non si rispettano i paletti formali e sostanziali previsti dalla legge. Una recente ordinanza della Cassazione penale ci offre un chiaro esempio pratico, delineando i confini della validità di un ricorso in materia di estorsione e attenuanti generiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di estorsione, previsto dall’articolo 629 del codice penale. L’imputato basava il suo ricorso su due motivi principali:
1. La contestazione della correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna e la richiesta di riqualificare il fatto in tentata estorsione, al fine di beneficiare della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p. (per reati contro il patrimonio commessi in danno di congiunti).
2. La lamentela per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e ha concluso per la totale inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, ribadendo l’importanza della specificità e della novità dei motivi di ricorso.
Le Motivazioni: perché il ricorso è inammissibile?
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente, spiegando nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità.
Primo Motivo: la pedissequa reiterazione e l’errata interpretazione normativa
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile per due ragioni distinte. In primo luogo, la contestazione della responsabilità penale è stata considerata una “pedissequa reiterazione” di argomenti già esposti e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ricorda che il ricorso non può essere una mera riproposizione delle stesse difese, ma deve contenere una critica argomentata e specifica contro le motivazioni della sentenza impugnata.
In secondo luogo, la richiesta di applicare la causa di non punibilità dell’art. 649 c.p. è stata definita “manifestamente infondata”. La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza costante, secondo cui i reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione sono esclusi da tale beneficio, anche quando commessi con la sola minaccia e senza violenza fisica.
Secondo Motivo: il diniego delle attenuanti generiche
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha osservato che la motivazione del giudice di merito era logica e priva di vizi evidenti. Viene ribadito un principio fondamentale: nel motivare il diniego delle attenuanti, il giudice non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, poiché tale valutazione implicitamente supera e disattende tutti gli altri.
Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. Innanzitutto, sottolinea che un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della mancata elaborazione di motivi specifici e critici verso la sentenza di secondo grado. Non basta ripetere le proprie ragioni, ma è necessario dimostrare dove e perché il giudice d’appello ha sbagliato. In secondo luogo, consolida l’interpretazione restrittiva di norme di favore come l’art. 649 c.p., escludendone l’applicazione a reati di particolare gravità come l’estorsione consumata. Un monito per la difesa a costruire strategie processuali fondate su argomentazioni solide e pertinenti alle strette maglie del giudizio di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato una mera ripetizione dei motivi d’appello?
Quando si risolve in una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, omettendo di formulare una critica argomentata specifica contro la sentenza impugnata.
La causa di non punibilità per reati contro il patrimonio tra congiunti si applica all’estorsione?
No, la giurisprudenza costante esclude dall’area di applicabilità dell’art. 649 c.p. i reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione, anche se posti in essere con la sola minaccia.
Nel negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e sfavore dell’imputato?
No, non è necessario. È sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, rimanendo tutti gli altri implicitamente disattesi o superati da tale valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25376 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25376 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 629 cod. pen., non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 6-7 della sentenza impugnata – ove correttamente il giudice di merito indica la sussistenza dei singoli elementi richiesti dalla norma incriminatrice – dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato, inoltre, che la ulteriore doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 649 cod. pen (previa riqualificazione della fattispecie in tentata estorsione) è manifestamente infondata avendo la corte di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, indicato le ragioni per cui l’estorsione contestata risulta pienament consumata applicando correttamente quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità “I reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione sono esclusi dall’area di applicabilità della previsione dell’art. 649 cod. pen., pur se posti in essere senza violenza alle persone, bensì con la sola minaccia” (Sez. 6, Sentenza n. 26619 del 05/04/2018 Ud. dep. 11/06/2018 Rv. 273557 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 28141 del 15/06/2010 Ud. dep. 20/07/2010 Rv. 247937 – 01);
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in quanto meramente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione ed è anche manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti deci o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Pres1dente