Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce la Genericità dei Motivi
Presentare un appello in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase cruciale che richiede precisione e rigore. Un ricorso inammissibile non solo segna la fine del percorso legale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi di appello portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, specialmente in materia di reati legati agli stupefacenti.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Napoli per un reato previsto dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), che disciplina i fatti di lieve entità. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su tre argomenti principali:
1. L’errata configurazione del reato, sostenendo che la sostanza fosse destinata esclusivamente all’uso personale.
2. Una valutazione scorretta delle prove da parte del giudice di merito.
3. Una presunta anomalia procedurale, legata a un errore materiale nella data riportata in calce alla sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La decisione è stata netta e si è basata su una valutazione rigorosa dei requisiti formali e sostanziali che un ricorso per Cassazione deve possedere.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
L’ordinanza della Corte fornisce spiegazioni dettagliate sui vizi che hanno portato alla bocciatura dell’appello. Questi elementi rappresentano una guida fondamentale per comprendere cosa evitare quando si impugna una sentenza.
Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il cuore della motivazione risiede nella constatazione che i motivi del ricorso erano generici. Invece di sollevare specifiche critiche logico-giuridiche al ragionamento della Corte d’Appello, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nel grado precedente. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si rivalutano i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. Ripresentare le medesime argomentazioni, senza attaccare specificamente i punti della sentenza impugnata, rende il ricorso un atto sterile e, quindi, inammissibile.
L’Irrilevanza dell’Errore Materiale
Anche la doglianza relativa all’errore sulla data della sentenza è stata giudicata manifestamente infondata. La Corte ha chiarito che un semplice errore materiale, come l’indicazione di una data errata in calce al documento, non invalida la decisione quando dal contesto complessivo dell’atto sia possibile desumere la data corretta (in questo caso, quella dell’udienza). Si tratta di un vizio formale che non intacca la sostanza e la validità del provvedimento e che, se necessario, può essere corretto con una procedura apposita senza bisogno di un ricorso in Cassazione.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
La decisione in commento ribadisce principi fondamentali del processo penale. Un ricorso per Cassazione, per avere speranza di essere accolto, deve essere specifico, puntuale e criticare in modo mirato i passaggi logico-giuridici della sentenza che si intende impugnare. Affidarsi a motivi generici o a semplici errori materiali si traduce non solo nel rigetto dell’appello, ma anche in una condanna a sanzioni economiche. Questo caso serve da monito: l’ultimo grado di giudizio richiede la massima diligenza e la capacità di formulare argomentazioni giuridiche nuove e pertinenti, non la mera riproposizione di difese già sconfitte.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico, ossia si limita a riproporre censure già esaminate e respinte nei gradi precedenti senza muovere critiche specifiche e argomentate alla motivazione della sentenza impugnata, oppure quando manca dei requisiti formali previsti dalla legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
Un errore nella data di una sentenza la rende nulla?
No, secondo quanto stabilito dalla Corte, un mero errore materiale sulla data, quando questa è chiaramente desumibile da altri elementi dell’atto come la data dell’udienza, non invalida la sentenza e viene considerato manifestamente infondato come motivo di ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40820 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(Musella)
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi d censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, alla corretta valutazione delle prove ed alla mancata assoluzione per uso personale della sostanza drogante nonché manifestamente infondati con riferimento alla presunta redazione della sentenza impugnata prima della data dell’udienza (29/03/2024) desunta dal mero errore materiale riferito alla data (01/03/2024) apposta in calce alla motivazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.