Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Riqualificazione del Reato di Spaccio
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame affronta un caso emblematico, dichiarando un ricorso inammissibile e consolidando principi importanti in materia di reati di droga e confisca di beni. La decisione sottolinea come la genericità e la ripetitività dei motivi di appello non possano trovare accoglimento in sede di legittimità, soprattutto quando i giudici di merito hanno già fornito argomentazioni logiche e giuridicamente corrette. Analizziamo i dettagli di questa pronuncia per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
Il ricorrente era stato condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello di Messina per un reato previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990, concernente la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. La vicenda giudiziaria si era svolta con il rito del giudizio abbreviato. Non accettando la conferma della condanna in appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due argomentazioni principali.
Le Doglianze del Ricorrente
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti cruciali:
1. Errata qualificazione giuridica del fatto: L’imputato sosteneva che il reato dovesse essere ricondotto all’ipotesi di lieve entità, prevista dal comma 5 dello stesso articolo 73. Questa qualificazione avrebbe comportato una pena significativamente inferiore.
2. Illegittimità della confisca: Veniva contestata la confisca di una considerevole somma di denaro rinvenuta nella sua abitazione, ritenendola ingiustificata.
La difesa lamentava un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello su entrambi i punti, chiedendo alla Suprema Corte di annullare la sentenza impugnata.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato completamente le richieste del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Tale esito non deriva da un’analisi del merito delle questioni, ma dalla constatazione che i motivi presentati erano manifestamente infondati e, di fatto, una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte con argomenti solidi dalla Corte d’Appello. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato in modo dettagliato perché i motivi del ricorso non potevano essere accolti.
Sulla Riqualificazione del Reato
Per quanto riguarda la richiesta di derubricare il reato a fatto di lieve entità, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già compiuto una valutazione completa e corretta, basata su elementi oggettivi e inequivocabili:
* Tipo di sostanza: Si trattava di crack-cocaina, una droga considerata particolarmente pericolosa.
* Principio attivo: La percentuale di principio attivo era eccezionalmente alta (88,8%).
* Quantità di dosi: Dalla sostanza sequestrata si sarebbero potute ricavare oltre 210 dosi medie singole.
* Presenza di denaro: Il rinvenimento di una significativa somma di denaro è stato interpretato come un ulteriore indice della non occasionalità dell’attività di spaccio.
Questi fattori, considerati nel loro insieme, escludevano categoricamente la possibilità di qualificare il fatto come lieve.
Sulla Confisca del Denaro
Anche riguardo alla confisca, la Corte ha ritenuto la decisione dei giudici di merito immune da vizi. La confisca era stata disposta ai sensi degli artt. 85-bis del d.P.R. 309/90 e 240-bis del codice penale. La motivazione della Corte d’Appello era chiara: l’imputato non aveva fornito alcuna giustificazione plausibile o prova documentale sulla legittima provenienza della somma di denaro trovata in suo possesso. In assenza di tale prova, la legge presume che il denaro sia il profitto dell’attività illecita e ne impone la confisca.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce due principi fondamentali nel diritto processuale penale. In primo luogo, un ricorso per Cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito, ma deve contenere critiche specifiche e puntuali contro la logica giuridica della sentenza impugnata. In secondo luogo, in materia di reati di droga, la mancata giustificazione della provenienza di ingenti somme di denaro da parte dell’imputato costituisce un presupposto sufficiente per disporne la confisca. La decisione serve quindi come monito sulla necessità di formulare ricorsi tecnicamente validi e sull’onere probatorio che grava su chi viene trovato in possesso di beni di sospetta provenienza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e si limitavano a riproporre censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere critiche specifiche alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi hanno impedito di qualificare il reato come di lieve entità?
La qualificazione del reato come di lieve entità è stata esclusa sulla base di una valutazione complessiva che ha tenuto conto del tipo di stupefacente (crack-cocaina), dell’elevata percentuale di principio attivo (88,8%), del numero di dosi ricavabili (210,8) e del rinvenimento di una significativa somma di denaro.
Su quale base è stata confermata la confisca del denaro?
La confisca del denaro è stata confermata perché l’imputato non ha fornito alcuna giustificazione o prova della legittima disponibilità della somma di denaro rinvenuta nella sua abitazione, rendendo così operativo il presupposto legale per la confisca dei proventi del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8394 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8394 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BENTIVOGLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/di)
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato, dal locale Tribunale per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Messina, il 22/09/2022).
Ritenuto che i motivi dedotti (vizio di motivazione in ordine all’omessa riqualificazione del fatto di reato nella previsione di cui al comma 5 dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, nonché violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla confisca del denaro) non sono consentiti in questa sede, non solo perché manifestamente infondati, ma anche perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifiche critiche delle argomentazioni a base della sentenza impugnata ;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consigliere estensore