Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12234 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME nato a Santiago del Cile il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, dl. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 19/09/2023 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 18/04/2023, appellata da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, revocava la sanzione accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici e confermava la condanna degli imputati alla pena di giustizia, in relazione ai reati di cui ag artt. 73, comma 4, 80 d.p.r. 309/90 (capo A), detenzione illegale di arma da fuoco (capo B) e ricettazione (capo C).
Avverso la sentenza di secondo grado propongono ricorso per cassazione i suddetti imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con unico atto, eccependo:
vizio di motivazione in ordine alla responsabilità concorsuale di NOME COGNOME, per la totale assenza di efficacia causale e di contributo agevolatore del proposito criminoso;
violazione di legge circa il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 80, lett. d, d.lgs. 309/90, posto che l’arma era stata rinvenuta nel vano ascensore e che non vi era prova della consapevole detenzione;
violazione di legge in relazione all’omessa applicazione dell’istituto previsto dall’art. 545-bis cod. proc. pen. (pena sostitutiva di pena detentiva non superiore a quattro anni).
I ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati.
Con motivazione immune da vizi logici e coerente con le acquisizioni processuali la corte territoriale ha infatti escluso che, con riferimento a NOME COGNOME, ricorra l’ipotesi della connivenza non punibile (primo motivo), avendo costui fornito un consapevole contributo alla realizzazione della condotta delittuosa, aiutando i complici a occultare i dieci panetti di hashish e l’arma di provenienza illecita (pag. 6). Ha altresì chiarito – con accertamento in fatto insindacabile in questa sede – che il fucile, unitamente a due cartucce, fu rinvenuto sul piano superiore della cabina ascensore, unitamente al borsone contenente nove panetti di hashish, e che tale luogo era accessibile utilizzando la chiave nella disponibilità della COGNOME, in mancanza di prove circa la possibilità dell’accesso da parte di terzi (secondo motivo).
Infine, il giudice di appello ha esplicitato le ragioni ostative all’applicazione una delle sanzioni sostitutive, consentite in base all’entità della pena (semilibertà e detenzione domiciliare), con riferimento alla storia criminale di ciascun imputato e all’inidoneità delle misure ad assicurare la rieducazione, contenendo al contempo il rischio di recidiva nei reato (pag. 11).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024
Il Consigliere estensore
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Il Pres dente