Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti e i requisiti di un ricorso in sede di legittimità. Quando un appello non è formulato correttamente, la conseguenza è la sua dichiarazione come ricorso inammissibile, che non solo ne impedisce l’esame nel merito ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo una decisione che ha visto due imputati, condannati per reati legati agli stupefacenti, vedersi respingere le proprie istanze per motivi differenti ma accomunati da vizi procedurali.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati in Corte d’Appello, hanno presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione.
Il primo ricorrente lamentava la mancata concessione dell’attenuante speciale prevista per chi collabora con la giustizia. A suo dire, avrebbe voluto fornire dichiarazioni utili, ma sosteneva che la sua collaborazione non fosse stata adeguatamente valutata nei gradi di merito. Sostanzialmente, la sua difesa si basava sull’idea che una semplice ammissione delle proprie responsabilità dovesse essere sufficiente per ottenere lo sconto di pena.
La seconda ricorrente, invece, contestava la sua identificazione come partecipe alle attività illecite. La sua critica si concentrava sulla motivazione della sentenza d’appello, ritenuta insufficiente a collegarla in modo certo ai fatti, nonostante l’uso di un soprannome specifico nelle conversazioni intercettate.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione ha reso definitiva la condanna emessa dalla Corte d’Appello. Oltre a ciò, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è inammissibile?
La Corte ha fornito motivazioni distinte ma ugualmente rigorose per ciascun ricorso, evidenziando i paletti invalicabili del giudizio di legittimità.
Per quanto riguarda il primo imputato, la Cassazione ha chiarito un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte non può rivalutare il materiale probatorio o l’apprezzamento dei fatti già compiuto dai giudici precedenti. La richiesta di riconsiderare l’utilità della collaborazione rientra proprio in questo ambito non consentito. Inoltre, la Corte ha specificato che la mera ammissione delle proprie responsabilità non è equiparabile alla ‘collaborazione’ richiesta dalla legge per l’attenuante, che presuppone un contributo significativo per contrastare l’attività criminale. La scelta del giudizio abbreviato, inoltre, limita la possibilità di introdurre nuove prove, e l’ipotetica collaborazione non era supportata da elementi di riscontro.
Per la seconda imputata, la Corte ha qualificato il suo ricorso inammissibile per genericità. I giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo congruo e logico la sua identificazione, basandosi sull’uso di un nomignolo specifico da parte del coimputato nelle intercettazioni e sul contenuto inequivocabile delle conversazioni, che si riferivano chiaramente a operazioni di compravendita di sostanze stupefacenti. La critica del ricorrente è stata quindi giudicata una sterile contrapposizione alla motivazione, priva di argomenti giuridici validi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Un ricorso inammissibile non solo è inutile ai fini processuali, ma comporta anche conseguenze economiche significative. La decisione finale sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia distinguere tra questioni di fatto, ormai cristallizzate nei primi due gradi di giudizio, e autentiche questioni di diritto, le uniche che possono trovare ascolto davanti alla Suprema Corte.
Perché è stato respinto il ricorso basato sulla mancata concessione dell’attenuante della collaborazione?
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso perché richiedeva una rivalutazione delle prove e dei fatti, un’attività preclusa in sede di legittimità. La sola ammissione delle proprie colpe non è sufficiente per integrare la ‘collaborazione’ richiesta dalla legge, che esige un contributo concreto all’accertamento dei reati.
Su quali basi è stato dichiarato inammissibile il ricorso della seconda imputata?
Il suo ricorso è stato giudicato inammissibile per genericità. La Corte ha ritenuto che la sentenza di secondo grado avesse motivato adeguatamente la sua identificazione sulla base dell’uso di un soprannome e del contenuto esplicito delle conversazioni intercettate, rendendo la critica del ricorrente infondata.
Quali sono le conseguenze concrete della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende la sentenza di condanna immediatamente definitiva. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso 3.000 euro ciascuno, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6159 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6159 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME afferente alla mancata concessione dell’attenua della collaborazione ex art. 73 comma 7, d.P.R. 309/90 introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti l’apprezzamento del materi probatorio, essendosi il predetto imputato limitato ad ammettere solamente le propri responsabilità;
ritenuto che la Corte territoriale ha congruamente evidenziato l’inutilità di rinnovare l’ist per assumere le dichiarazioni del predetto, in assenza di elementi utili di riscontro a veri l’attendibilità della collaborazione ipotetica ed eventuale che il predetto imputato avr inteso rendere, tenuto conto della scelta del giudizio abbreviato e della mancanza di elemen di riscontro della veridicità delle dichiarazioni ancora da assumere con pregiudizio per gli coimputati;
ritenuto che i motivi di ricorso di COGNOME NOME sono affetti da genericità, essendo evide infondatezza della critica alla motivazione della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine all’identificazio dell’imputata con riguardo all’appellativo “NOME” o “Già”, utilizzato dallo NOME interloquire con lei, ed al contenuto inequivoco delle intercettazioni riferite ad operaz compravendita di sostanze stupefacenti;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Così deciso 1’8 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Prsi.ente