Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37336 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37336 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ZHEJIANG( CINA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale nonché l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione asserendo l’assenza dell’elemento psicologico del reato in virtù dell’irritualità della contestazione dei presupposti del fallimento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta documentale è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01);
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la inosservanza della legge in ordine alla ritenuta applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1 della legge fallimentare è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di reati fallimentari,
nel caso in cui all’imputato siano contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1), della legge fallimentare non integra alcuna violazione dell’art. 522 cod. proc. pen., perché il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l’imputato in condizione di conoscere il significato dell’accusa e di esercitare il diritto di difesa (Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, COGNOME, Rv. 279840 – 01);
Considerato infine che il quarto ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge penale in ordine alla negata sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, della legge fallimentare, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 settembre 2024.