Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non entra nel merito
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile. Questa decisione offre uno spunto cruciale per comprendere l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione, specialmente in materie complesse come i reati fallimentari.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda l’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita. L’imputato era stato condannato sia in primo grado che in appello per due distinti reati:
1. Bancarotta semplice documentale: per la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, che aveva impedito di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società.
2. Bancarotta fraudolenta per distrazione: in relazione alla vendita di un autocarro di proprietà dell’azienda. Secondo l’accusa, il corrispettivo della vendita non era mai entrato nelle casse della società fallita, ma era stato dirottato a favore di un’altra impresa riconducibile allo stesso amministratore.
La Corte d’Appello aveva confermato la condanna a due anni di reclusione, riconoscendo le attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti. Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi di ricorso e li ha giudicati inammissibili. La decisione non entra nel merito delle accuse, ma si concentra su un vizio procedurale dirimente: i motivi presentati dall’imputato erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già sollevati e puntualmente disattesi dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha formulato una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza di secondo grado, ma si è limitata a riproporre le stesse tesi.
Le Motivazioni: Analisi della ‘Pedissequa Reiterazione’ e del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nel concetto di specificità dei motivi di ricorso. La Cassazione chiarisce che un’impugnazione non può essere una semplice riproposizione di argomenti già esaminati. Deve, invece, attaccare specificamente la ratio decidendi (la ragione della decisione) del provvedimento impugnato, evidenziandone eventuali errori di diritto o vizi di motivazione. Quando ciò non avviene, i motivi sono considerati ‘soltanto apparenti’ e il ricorso inammissibile.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva già fornito risposte chiare e logiche alle obiezioni della difesa:
– Sulla bancarotta documentale, aveva stabilito che la documentazione contabile era oggettivamente mancante o carente, e che l’imputato era il punto di riferimento per la sua consegna al curatore fallimentare.
– Sulla bancarotta patrimoniale, aveva spiegato perché l’operazione di vendita dell’autocarro fosse distrattiva. La vendita era avvenuta senza un’effettiva corresponsione del prezzo a beneficio della società fallita, ma a favore di un’altra entità legata all’imputato, erodendo così le garanzie per i creditori.
Il ricorso in Cassazione non ha contestato queste specifiche motivazioni, limitandosi a una ripetizione sterile, che non ha superato il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un monito importante per la prassi legale. Dimostra che per avere successo in Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con le sentenze precedenti. È indispensabile costruire un’argomentazione giuridica solida che demolisca, punto per punto, il ragionamento del giudice d’appello. Un ricorso fondato sulla mera ripetizione è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché costituiva una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
In cosa consisteva il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione contestato all’amministratore?
Consisteva nell’aver venduto un autocarro della società, poi dichiarata fallita, senza che il corrispettivo della vendita fosse incassato dalla stessa. Il prezzo è stato di fatto compensato a favore di un’altra società riconducibile all’imputato, sottraendo così risorse ai creditori.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘soltanto apparenti’?
Significa che, sebbene formalmente presentati, i motivi non svolgono la loro funzione tipica di critica argomentata contro la decisione impugnata. Si limitano a riproporre questioni già esaminate e risolte dal giudice precedente, risultando quindi privi della specificità richiesta dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31488 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31488 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CITIW DI CASTELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, che aveva accertato la responsabilità del predetto, nella qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE (società dichiarata fallita 22.02.2016) per il reato di bancarotta semplice documentale di cui al capo 1 della rubrica, così riqualificata l’originaria contestazione, e per il reato di bancar fraudolenta per distrazione in relazione all’autocarro Range Rover ceduto alla società RAGIONE_SOCIALE, il cui corrispettivo non era rientrato nelle casse del fallita, e lo aveva condanNOME alla pena di anni due di reclusione nonché alle pene accessorie, previa concessione delle attenuanti generiche valutate come prevalenti sulle aggravanti afferenti i più fatti di bancarotta;
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano l’uno l’erronea applicazione dell’art.217, comma 2, I.fall. e degli artt. 2214, 2412 e 247 cod. civ. nonché vizio di motivazione, e l’altro, erronea applicazione degli artt. 21 comma 1, 219 comma 2 n.1 e 223 comma 1 I.fall. e 1241 cod. civ. e vizio di motivazione, sono indeducibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (che aveva già chiarito come la fase liquidatoria fosse stata quasi contestuale al fallimento e il ricorrente aves in buona sostanza costituito un punto di riferimento nella consegna della documentazione contabile, risultata comunque mancante o carente alla stregua di quanto esposto dal curatore; nonchè già chiarito, quanto alla bancarotta patrimoniale, i termini della compensazione evidenziando come essa avesse eroso la somma – quale corrispettivo della vendita – che avrebbe dovuto essere destinata al ceto creditorio, e le ragioni per le quali la vendita dell’autocarro dovesse quin ritenersi distrattiva in quanto in buona sostanza intervenuta, senza corresponsione del prezzo, in favore di altra società riconducibile all’imputato);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16.05.2024.