Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso possa essere dichiarato ricorso inammissibile. Il caso riguarda un imputato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale che ha tentato di ottenere una nuova valutazione delle prove in Cassazione, vedendosi però respingere la richiesta.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Parma, che aveva riconosciuto la responsabilità penale di un individuo per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La decisione era stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Bologna, che aveva rideterminato le pene accessorie previste dall’art. 216 della legge fallimentare.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione sulla configurabilità stessa del reato contestato.
Il Ricorso Inammissibile e la Reiterazione delle Censure
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella natura del motivo di ricorso presentato. I giudici hanno stabilito che le argomentazioni dell’imputato non erano altro che una riproposizione di censure già ampiamente esaminate e respinte dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) con argomentazioni giuridiche corrette.
L’imputato, in sostanza, non ha evidenziato un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza d’appello, ma ha cercato di contrapporre la propria interpretazione delle prove a quella, logicamente argomentata, del giudice. Questo tentativo di ottenere un riesame dei fatti è estraneo al compito della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità basandosi su un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo ruolo non è quello di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o nell’altro, ma di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Come ribadito nell’ordinanza, citando un precedente consolidato (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021), i motivi di ricorso che mirano a sovrapporre una diversa valutazione del materiale probatorio a quella operata dal giudice di merito non sono consentiti. Pertanto, il ricorso è stato considerato reiterativo e finalizzato esclusivamente a una rivalutazione dei fatti, rendendolo così irricevibile.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, è stato condannato a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge. Questa ordinanza rafforza il principio che il ricorso per Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo presentato dall’imputato era una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito e mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
Cosa non può fare un ricorrente quando si rivolge alla Corte di Cassazione?
Un ricorrente non può chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione delle risultanze probatorie a quella, logicamente motivata, dei giudici dei gradi precedenti. Il giudizio della Cassazione è limitato alla verifica della corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la parte che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14239 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14239 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SESTO SAN GIOVANNIil DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; insistito per l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria fatta pervenire dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha
iff
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di COGNOME ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Parma in data 7 aprile 2016, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e l’aveva condanNOME alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, ha ridetermiNOME le pene accessorie di cui all’art. 216 ultimo comma, legge fall.;
che l’unico motivo di ricorso dell’imputato, che si duole del vizio di motivazione relativamente alla configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è inammissibile, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque attinenti esclusivamente al merito, essendo diretti a sovrapporre all’interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali non consentiti in questa sede (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2024.