Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo delicato che richiede precisione e argomentazioni solide. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, a causa della sua genericità, non solo fallisca nel suo intento ma comporti anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questa ordinanza per comprendere l’importanza di formulare motivi di impugnazione specifici e pertinenti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha tentato di ottenere una revisione della decisione, focalizzando le proprie doglianze su un aspetto specifico della determinazione della pena: il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella natura stessa del motivo presentato: è stato giudicato “genericamente proposto”. In sostanza, l’appello non era sufficientemente dettagliato e specifico per consentire alla Corte di esaminarlo nel merito.
Questa decisione sottolinea un principio cardine del nostro sistema processuale: non basta dissentire da una sentenza per poterla impugnare efficacemente. È necessario articolare critiche precise, indicando in modo chiaro quali norme sarebbero state violate o quali errori logici avrebbe commesso il giudice precedente. Un ricorso inammissibile è, di fatto, un’impugnazione che non supera il primo vaglio di controllo della Corte.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha spiegato che il ricorrente si era limitato a contestare l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito. Quest’ultimo aveva già riconosciuto le attenuanti generiche, ma aveva ritenuto di non poterle considerare prevalenti rispetto alle aggravanti, anche in virtù del divieto posto dall’art. 69, comma 4, del codice penale.
Il giudice di merito aveva concluso che, al di là degli elementi già considerati per la concessione delle attenuanti, non ve ne fossero altri, ulteriori e diversi, tali da giustificarne la prevalenza. Il ricorso, invece di portare nuovi e specifici argomenti a sostegno della richiesta di prevalenza, si è limitato a una critica generica di questa valutazione. Per la Cassazione, tale approccio non è sufficiente. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se l’appello non evidenzia vizi logici o giuridici manifesti nel ragionamento seguito nella sentenza impugnata.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
La conclusione della vicenda è netta: il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ma le conseguenze non si fermano qui. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo dimostra che un’impugnazione superficiale o mal formulata non è un atto privo di conseguenze.
La lezione pratica che si trae da questa ordinanza è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario: la specificità e la solidità delle argomentazioni sono requisiti imprescindibili per un’azione legale efficace. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione mancata, ma rappresenta anche un costo certo, sia in termini di tempo che di risorse economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era troppo generico e non articolava critiche specifiche contro il corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito.
Cosa contestava principalmente il ricorrente?
Il ricorrente contestava la decisione del giudice di non considerare prevalenti le attenuanti generiche, senza però fornire elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati per la loro concessione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5761 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5761 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MASSA DI SOMMA il 07/04/1990
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché genericamente proposto rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale demandato al giudice di merito che considerato il divieto di cui all’art. 69, comma 4, cod. pen. e l’assenza di diversi e elementi, oltre quelli che hanno portato al riconoscimento delle attenunti generiche, per riten la prevalenza di queste ultime;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024