Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22323 del 2024, ha offerto un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni. Nel caso di specie, il ricorso inammissibile presentato da due fratelli contro una condanna per associazione a delinquere è stato respinto a causa della genericità e ripetitività dei motivi. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: per accedere al giudizio di legittimità non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è necessario formulare critiche precise e argomentate contro la decisione impugnata.
La Vicenda Giudiziaria: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva condannato due persone per il reato di associazione a delinquere, previsto dall’art. 416 del codice penale. I condannati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: un vizio di motivazione sulla sussistenza stessa del reato associativo e la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate.
Tuttavia, l’approdo in Cassazione non ha avuto l’esito sperato, arrestandosi prima ancora di un esame nel merito della vicenda.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, concentrandosi non sulla fondatezza delle accuse, ma sulla modalità con cui l’impugnazione è stata redatta. Secondo i giudici, i motivi presentati mancavano dei requisiti essenziali di specificità.
Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il primo punto critico evidenziato è che le censure dei ricorrenti erano mere riproduzioni di doglianze già ampiamente esaminate e respinte con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette dalla Corte d’Appello. Un ricorso per Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni difensive dei gradi precedenti, ma deve attaccare specificamente il ragionamento del giudice che si contesta.
Mancanza di Critica Specifica
Strettamente collegato al punto precedente, la Corte ha sottolineato come mancasse una “specifica critica analisi” della sentenza impugnata. I ricorrenti non si sono confrontati puntualmente con le ragioni esposte dai giudici d’appello riguardo alla sussistenza della struttura organizzativa, all’indeterminatezza del programma criminoso, al ruolo dei singoli associati e alla congruità della pena. Questa mancanza di un confronto diretto e argomentato ha reso il ricorso inammissibile.
Solidità della Motivazione d’Appello
La Cassazione ha infine rilevato che la sentenza di secondo grado era sorretta da una motivazione “sufficiente e non illogica” e che aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive. In assenza di vizi palesi nel ragionamento del giudice di merito, un ricorso generico è destinato a fallire.
le motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Suprema Corte risiedono nel ruolo stesso del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si riesaminano i fatti, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Per questo motivo, il ricorso deve evidenziare un errore di diritto o un vizio logico manifesto. Nel caso in esame, i ricorrenti hanno reiterato le proprie tesi senza dimostrare dove e perché il giudice d’appello avesse sbagliato nel suo ragionamento. Non hanno affrontato i punti cardine della condanna, come la prova dell’esistenza di una struttura organizzativa e di un programma criminale, rendendo le loro lamentele astratte e non pertinenti alla decisione impugnata.
le conclusioni
L’ordinanza in commento è un monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede rigore e precisione. Non è un’opportunità per ridiscutere i fatti, ma per individuare specifici errori nella sentenza di merito. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso. Pertanto, la decisione rafforza il principio secondo cui l’accesso alla giustizia di legittimità è subordinato al rispetto di precisi oneri di argomentazione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre questioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza una critica specifica e analitica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali argomenti i ricorrenti non hanno adeguatamente contestato secondo la Corte?
I ricorrenti non si sono confrontati in modo pertinente con gli argomenti dei giudici di merito relativi alla sussistenza dell’associazione a delinquere, all’indeterminatezza del programma criminoso, alla presenza di una struttura organizzativa, al loro ruolo specifico e alla congruità della pena.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza è la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22323 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22323 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME CODICE_FISCALE ) nato a CORATO il DATA_NASCITA
NOME ( NUMERO_DOCUMENTO ) nato a OSIMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge penale in relazione alla sussistenza della fattispecie di cui all’ar 416 cod. pen. ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen. giudicate prevalenti sulla contestata aggravante e recidiva, sono inammissibili in quanto prospettano censure generiche e riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi del argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
che i ricorrenti, reiterando genericamente con pedissequi motivi, non si confrontano con i pertinenti argomenti giuridici dei giudici di merito sull sussistenza dell’associazione di cui all’art. 416 cod. pen., sull’indeterminatezza del programma criminoso, sulla presenza di una struttura organizzativa e sullo specifico ruolo rivestito dagli stessi, nonché sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. della sentenz impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024
Il Consigliere Estensore