Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello Penale
L’ordinamento giuridico prevede diversi gradi di giudizio per garantire il diritto di difesa, ma l’accesso a tali strumenti è subordinato a precisi requisiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza di formulare censure specifiche e non meramente generiche. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere quando e come un’impugnazione può essere rigettata ancor prima di un esame nel merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La sentenza di secondo grado aveva confermato la condanna di un imputato per il reato previsto dall’articolo 341-bis del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale). Il ricorrente, tramite il suo legale, ha tentato di contestare la decisione, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione, seppur concisa, si fonda su principi cardine della procedura penale.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse viziato da genericità e manifesta infondatezza. Le censure mosse alla sentenza d’appello non erano specifiche, ma si limitavano a contestazioni astratte senza un reale confronto con le argomentazioni logiche, coerenti e puntuali sviluppate dai giudici di secondo grado per affermare la responsabilità penale dell’imputato.
In secondo luogo, un aspetto cruciale ha riguardato la questione della prescrizione. La Corte d’Appello aveva correttamente considerato la sussistenza della recidiva reiterata, una circostanza che incide sui tempi necessari per l’estinzione del reato. Proprio grazie a tale accertamento, il reato non risultava prescritto al momento della celebrazione del processo d’appello. La Cassazione ha validato questa impostazione, confermando che la motivazione della corte territoriale era immune da vizi. Un ricorso inammissibile, in questo contesto, è la naturale conseguenza di un’impugnazione che non riesce a scalfire la solidità logico-giuridica della decisione impugnata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: l’impugnazione non è un mero tentativo di prolungare i tempi del processo, ma uno strumento che richiede rigore e specificità. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che le censure siano mirate a individuare vizi concreti nella motivazione della sentenza precedente, e non si limitino a una generica riproposizione delle proprie tesi difensive. La condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria funge da deterrente contro ricorsi presentati con finalità puramente dilatorie o senza adeguato fondamento giuridico, tutelando l’efficienza del sistema giudiziario.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano generici e manifestamente infondati, non contestando in modo specifico e puntuale le argomentazioni logiche e coerenti della sentenza di appello.
Quale ruolo ha avuto la recidiva reiterata in questa decisione?
La recidiva reiterata, correttamente accertata dalla Corte d’Appello, ha impedito che il reato si estinguesse per prescrizione prima della celebrazione del processo di secondo grado, rendendo la condanna ancora valida.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento di tutte le spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37264 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37264 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BIELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure generiche e manifestamente infondate;
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla responsabilità penale e alle questioni poste con l’appello (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) e alla sussistenza della recidiva reiterata contestata (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), sicché il reato non era prescritto al tempo della celebrazione del processo in appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.