Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato a Fallire
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede precisione e rigore. Non basta essere in disaccordo con una sentenza di condanna; è necessario articolare critiche specifiche e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità dei motivi porti non solo alla conferma della condanna, ma anche a sanzioni aggiuntive. L’ordinanza n. 11299/2024 analizza un caso di resistenza a pubblico ufficiale, sottolineando i requisiti essenziali per un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Dopo la conferma della sentenza in secondo grado da parte della Corte d’Appello di Catania, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando l’affermazione della sua responsabilità penale. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nella sua valutazione.
L’Analisi della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare l’impugnazione, ha subito rilevato una carenza fondamentale. Le doglianze presentate dall’imputato sono state qualificate come ‘generiche’. In pratica, l’atto di ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza però confrontarsi criticamente con le motivazioni con cui la Corte d’Appello le aveva rigettate. Questo approccio rende il ricorso inammissibile, poiché la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che giudica la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni delle sentenze precedenti. La sentenza impugnata, secondo i giudici supremi, aveva già adeguatamente analizzato tutti gli elementi del reato, compreso l’aspetto psicologico, e aveva escluso la presenza delle condizioni per applicare la causa di non punibilità della reazione ad atti arbitrari (art. 393-bis c.p.).
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel principio secondo cui un ricorso per Cassazione deve contenere critiche specifiche e puntuali alla sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente una mera ‘enunciazione riproduttiva’ di censure già vagliate. Il ricorrente ha il dovere di ‘misurarsi’ con l’apparato argomentativo del giudice di secondo grado, evidenziando in modo chiaro dove e perché tale ragionamento sarebbe errato. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘puntuale e logica’ per confermare la condanna. Il ricorso, non riuscendo a scalfire questa costruzione logico-giuridica, è stato di conseguenza giudicato privo dei requisiti minimi per essere esaminato nel merito. La Corte ha quindi proceduto a dichiarare il ricorso inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa decisione ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per l’imputato, ma comporta anche conseguenze economiche negative. L’ordinanza, infatti, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Per gli avvocati, ciò sottolinea la necessità di redigere atti di impugnazione che vadano oltre la semplice riproposizione di tesi difensive, concentrandosi invece sull’individuazione di vizi specifici di legittimità nella sentenza contestata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre le stesse censure già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto e punito dall’articolo 337 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11299 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11299 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 37760/23 La Rocca
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pe
Visti Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il rea contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vaglia dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di mer adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l’elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all 393-bis cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16/02/2024