Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11752 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11752 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della Corte d’appello di L’Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato in questa sede la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Teramo in data 27 aprile 2021 nei confronti di COGNOME NOME, per i reati di insolvenza fraudolenta ed appropriazione indebita.
Ha proposto ricorso la difesa dell’imputata deducendo con il primo motivo vizio di motivazione, in quanto del tutto assente, quanto alla questione della presentazione della querela da parte di soggetto diverso dalla persona offesa.
2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, in quanto assente, rispetto alla censura formulata in appello con cui si lamentava l’avvenuta escussione nell’istruttoria di un solo teste, diverso da quello indicato nella lista depositata né indicato da altri testimoni, in violazione del disposto dell’art. 507 cod. proc. pen.
2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione vizio della motivazione (assenza, contraddittorietà rispetto agli atti, illogicità) con riguardo all’affermazione responsabilità per il delitto di furto della bicicletta (originariamente contestato), poiché la sottrazione della bicicletta non era stata attribuita dal teste all’imputata, mentre la bicicletta che l’imputata aveva noleggiato, pagandone il corrispettivo, era stata restituita.
2.3. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione (assenza, contraddittorietà rispetto agli atti, illogicità) con riguardo all’affermazione responsabilità per il delitto di insolvenza fraudolenta, fondata sulle dichiarazioni del teste COGNOME che non aveva assistito direttamente alle fasi dell’arrivo e della partenza dell’imputata dal residence né alle assicurazioni fornite dall’imputata circa il saldo del costo del soggiorno; il teste non era neppure stato in grado di indicare testimoni di tali accadimenti.
2.4. Con il quinto motivo si deduce vizio della motivazione, del tutto assente quanto all’esame del motivo di appello con il quale si era lamentata la violazione degli artt. 499 e 500 cod. proc. pen., poiché nel corso dell’esame testimoniale le contestazioni erano state effettuate dal Giudice, anziché dalle parti.
2.5. Con il sesto motivo si deduce vizio di motivazione, meramente apparente, in punto di valutazione dell’attendibilità del teste escusso.
2.6. Con il settimo motivo si deduce vizio della motivazione, per contraddittorietà e illogicità, con riguardo all’invocato riconoscimento dello stato di necessità.
2.7. Con l’ottavo motivo si deduce vizio della motivazione, per l’omesso esame del motivo di appello con il quale si chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
2.8. Con il nono motivo si deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità.
2.9. Con il decimo motivo si deduce vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche
2.10. Con l’undicesimo motivo si deduce vizio della motivazione, mancante in relazione al corrispondente motivo di appello con il quale si chiedeva una
rideterminazione della pena, in ragione della condizione di bisogno in cui versava l’imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato per i motivi di seguito specificati.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Dall’esame degli atti, consentito alla Corte trattandosi di profilo processuale che riguarda la procedibilità (in quanto rispetto alla deduzione dell’error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali: Sez. 6, n. 53940 del 19/09/2018, COGNOME, Rv. 274584 – 01; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525 – 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 255304 – 01; Sez. 5, n. 26358 del 10/07/2006, COGNOME, Rv. 234526 – 01), risulta la formale delega rilasciata da NOME COGNOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE‘ persona offesa dal reato, al soggetto (il teste NOME COGNOME) che ha presentato l’atto di querela (documento prodotto dal P.M. per l’udienza del 6/10/2020); sicché la mancata risposta della Corte d’appello non integra alcuna violazione deducibile in questa sede, difettando il necessario interesse all’impugnazione, considerato il principio secondo il quale non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281 – 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 01; Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, COGNOME, Rv. 263980 – 01; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 256314 – 01).
1.2. La censura formulata con il secondo motivo è anch’essa infondata; è stato affermato che la deposizione di un testimone (così come per l’ipotesi dell’esame del consulente tecnico) ascoltato in sostituzione di altro teste indicato nella lista di cui all’art. 468 cod. proc. pen. è utilizzabile, se l’esame è ritualmente condotto e le dichiarazioni rese sono pertinenti alle circostanze indicate nella lista stessa (Sez. 2, n. 7245 del 27/11/2019, dep. 2020, Jiang, Rv. 278508 – 01; Sez. 2, n. 36791 del 20/10/2006, COGNOME, Rv. 235038 – 01; Sez. 6, n. 4936 del 09/01/2004, COGNOME, Rv. 228316 – 01). La sintesi dell’esame del teste COGNOME, sentito in luogo dell’originario teste indicato nella lista, mette in rilievo la compiutezza e pertinenza dell’esame condotto, sicché alcun vizio colpisce la prova così acquisita.
1.3. Le censure formulate con il terzo ed il quarto motivo, in punto di vizi della motivazione, al di là dei richiami, contestuali, plurimi e indistinti a tutti i vizi indi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., riproducono testualmente i motivi di appello rispetto ai quali si lamenta l’omesso esame da parte del giudice dell’appello; si
tratta di formulazione dei motivi di ricorso in termini non consentiti, poiché come insegna la giurisprudenza di legittimità «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 COGNOME, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970 – 01) poiché «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l’aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento “attaccato” e dell’indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01); ipotesi che ricorre «quand’anche effettivamente il giudice d’appello abbia omesso una risposta (…) E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l’ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d’appello) non è mediata dalia necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza “grafica”, pretende la dimostrazione della sua mera “apparenza” rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell’obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso» (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, cit.).
La Corte, con motivazione essenziale e sintetica, ha dato risposta ai dubbi e alle censure dell’appellante evidenziando la concludenza degli elementi di prova a carico, in ordine ad entrambi i reati contestati ed accertati, mentre i rilievi del ricorrente concernono singoli aspetti della vicenda e della portata delle prove dichiarative, che non possiedono capacità demolitoria delle argomentazioni complessive delle decisioni di merito.
1.4. Il quinto motivo è all’evidenza generico nel lamentare le anomalie nella conduzione dell’esame testimoniale, poiché non deduce alcuna concreta influenza dell’asserita irregolarità delle contestazioni operate (che non possono comunque integrare né motivo di inutilizzabilità, poiché si tratta di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge, né di nullità della prova, non essendo la fattispecie riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall’art. 178 cod. proc. pen.: Sez. 3, n. 52435 del 03/10/2017, NOME, Rv. 271883 – 01).
1.5. Il sesto motivo è anch’esso del tutto generico nella formulazione della critica riguardante il giudizio di attendibilità, limitandosi a riprodurre il contenut
del corrispondente motivo di appello che, peraltro, denunciava discrasie e contraddizioni su elementi storici che sono stati valutati dalla sentenza impugnata (come per la differente attribuzione della materiale sottrazione della bicicletta) o che non possedevano carattere decisivo rispetto all’accertamento dei fatti.
1.6. Il settimo motivo è anch’esso carente di specificità nella censura del diniego da parte della decisione del riconoscimento dell’esimente dello stato di necessità, evocando in modo del tutto vago quale motivo scriminante quello della “necessità di dare un tetto a tre minori” senza alcun aggancio a dati probatori emersi nel giudizio.
1.7. L’ottavo motivo è reiterativo, oltre che viziato da genericità; la motivazione complessiva della decisione dà conto sia dell’entità del danno e della sua valutazione, in termini di esclusione del carattere della tenuità, sia della personalità dell’imputata “gravata da precedenti pregiudizi”, così fornendo giustificazione del mancato accoglimento dell’impugnazione volta a riconoscere la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., attraverso la struttura argomentativa della sentenza che ha richiamato, anche se rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096 – 01; Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 – 01; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097 – 01).
1.8. Il nono, il decimo e l’undicesimo motivo, che concernono differenti profili dell’operato trattamento sanzionatorio, sono tutti reiterativi, generici e comunque manifestamente infondati; la sentenza impugnata ha indicato le ragioni che ostavano al riconoscimento dell’attenuante cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., in ragione dell’ammontare del danno certamente non irrisorio (necessaria caratteristica perché operi la diminuente invocata: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615 – 01), delle circostanze attenuanti generiche, a causa dei precedenti penali (che da soli possono costituire motivo ostativo al riguardo: Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01); ha ritenuto, conformemente alla decisione di primo grado, equa la pena irrogata, peraltro in misura vicina ai minimi edittali.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso il 24/1/2024