Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
La Corte di Cassazione svolge un ruolo fondamentale nel nostro ordinamento: quello di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Una recente ordinanza ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché mirava a una nuova valutazione degli elementi fattuali, un compito precluso alla Suprema Corte. Analizziamo insieme questa decisione per capire i limiti del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo, confermata sia in primo grado che in appello, per la violazione delle prescrizioni imposte da una misura di prevenzione, reato previsto dall’art. 75 del cosiddetto Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011). La condanna era di un anno di reclusione.
L’imputato, tramite i suoi legali, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo principale del ricorso verteva sulla presunta errata valutazione dell’elemento psicologico del reato. In altre parole, la difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero correttamente interpretato l’intenzione dell’imputato, il quale si sarebbe trovato in un determinato territorio comunale solo per un tempo limitato e per un fine preciso, elementi che, a suo dire, avrebbero dovuto escludere la sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su un pilastro del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità.
I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) sono giudizi di merito: il giudice analizza le prove, ascolta i testimoni e ricostruisce i fatti per decidere sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato. La Corte di Cassazione, invece, svolge un giudizio di legittimità: non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e priva di contraddizioni evidenti.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la doglianza dell’imputato non evidenziava un vero errore di diritto o un vizio logico della motivazione. Al contrario, si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti, sostenendo che la sua presenza in un certo luogo fosse giustificata. Questa è una tipica argomentazione di merito che non può trovare spazio in Cassazione. Chiedere alla Suprema Corte di riconsiderare perché e per quanto tempo l’imputato si trovasse in un luogo significa chiederle di fare ciò che la legge le vieta: una nuova valutazione delle circostanze fattuali.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e didattiche. I giudici supremi spiegano che il ricorso era, oltre che manifestamente infondato, anche non specifico. Non si confrontava realmente con le ragioni esposte nella sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre una tesi difensiva già vagliata e respinta dai giudici di merito.
La Corte ribadisce che il potere discrezionale del giudice di merito, se esercitato in modo congruo e logico, non è sindacabile in sede di legittimità. L’appello denunciava presunte contraddizioni e illogicità che, secondo la Cassazione, non emergevano affatto dalla lettura della sentenza impugnata. Di conseguenza, il tentativo di sollecitare una ‘mera rivisitazione degli elementi fattuali’ si è scontrato con la barriera dell’inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa decisione rappresenta un monito importante: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere la ricostruzione dei fatti. Per avere successo, un ricorso deve essere tecnico e mirato, individuando specifici errori nell’applicazione delle norme giuridiche o palesi vizi logici nel percorso argomentativo del giudice di merito. Un ricorso che si limita a contestare la valutazione delle prove è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in 3.000 euro.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, non è specifico, è manifestamente infondato, o chiede alla Corte di Cassazione di rivalutare i fatti del caso, un compito che non rientra nella sua giurisdizione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della causa?
Significa che la Corte non può riconsiderare le prove o stabilire una nuova versione dei fatti. Il suo compito è solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48221 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48221 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARIATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Crotone del 24/11/2020, che aveva dichiarato la responsabilità di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 75 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 contestatogli, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite i propri difensori AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
Il ricorso è inammissibile, in quanto l’unica doglianza proposta non è specifica nel contenuto, oltre ad essere manifestamente infondata, essendo direttamente finalizzata a sollecitare una mera rivisitazione degli elementi fattuali, preclusa in questa sede. Sostiene il ricorrente, infatti, che l’imputato si sia portato in territorio appartenente al Comune di Capo Rizzuto per un tempo limitato e con un preciso fine. Non si confronta minimamente, tale doglianza, con il contenuto del provvedimento impugNOME.
3.1. Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito – esercitato congruamente e logicamente e senza l’emersione di profili di contraddittorietà intratestuale o logica – si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, rispetto a elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di elementi che si assumono esser stati indebitamente pretermessi, nell’apprezzamento del giudice impugNOME.
3.2. Il ricorso, infine, denuncia asseriti difetti di contraddittorietà, ovvero d palese illogicità della motivazione, che – al contrario – non emergono dalla lettura della sentenza impugnata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.