Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può Riesaminare i Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha confermato una condanna per tentato riciclaggio e ricettazione, fornendo un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità. La decisione sottolinea un principio cardine del nostro sistema processuale: un ricorso inammissibile si configura quando l’appellante chiede alla Suprema Corte di agire come un terzo giudice di merito, un ruolo che esula completamente dalle sue competenze.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo, emessa in primo grado e confermata dalla Corte d’Appello di Bari, per i reati di tentato riciclaggio e ricettazione. L’imputato era stato trovato in possesso di un ciclomotore di provenienza illecita. Elementi chiave a suo carico erano le condizioni del veicolo e, soprattutto, l’assenza della targa e di qualsiasi giustificazione plausibile sulla sua provenienza. Ritenendo errata la valutazione dei giudici di merito, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio nella motivazione della sentenza d’appello.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella natura stessa del suo ruolo. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono riaprire le discussioni sui fatti e sulle prove. Il suo compito è quello di ‘giudice di legittimità’, ovvero verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano costruito un percorso logico-giuridico coerente e privo di vizi evidenti nella loro motivazione.
Nel caso specifico, l’imputato non ha sollevato questioni di pura legittimità, ma ha tentato di indurre la Corte a una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali. Ha chiesto, in sostanza, di sovrapporre il proprio giudizio a quello già espresso, in modo congruo, dalla Corte d’Appello. Questo tipo di richiesta è preclusa per legge e porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
L’ordinanza ha evidenziato come le censure mosse dall’imputato fossero una mera riproposizione delle argomentazioni già esaminate e respinte in appello. La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata ‘esente da vizi logici’. In particolare, i giudici d’appello avevano chiaramente esplicitato le ragioni della condanna. Per la ricettazione, avevano correttamente dedotto il ‘dolo’ (la coscienza e volontà del reato) da elementi oggettivi e inequivocabili: le condizioni del ciclomotore e l’assenza della targa, fatti che avrebbero dovuto insospettire chiunque e per i quali l’imputato non aveva fornito alcuna giustificazione attendibile.
La Corte ha quindi concluso che il ricorso non mirava a denunciare un errore di diritto, ma a proporre un’interpretazione alternativa dei fatti, attività che non rientra nelle sue prerogative. Di conseguenza, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso efficace non può basarsi su un semplice disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. È necessario, invece, individuare e argomentare in modo specifico un errore nell’applicazione della legge (error in iudicando) o un vizio logico manifesto e decisivo nella motivazione della sentenza (error in procedendo). In assenza di tali elementi, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle sue competenze di giudice di legittimità.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Non può riesaminare il merito della vicenda o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Come è stato provato il dolo di ricettazione a carico dell’imputato?
Il dolo, ossia la consapevolezza della provenienza illecita del bene, è stato desunto da elementi di fatto, come le condizioni del ciclomotore trovato in suo possesso e la circostanza che fosse privo di targa, senza che l’imputato fornisse alcuna valida giustificazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46841 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 11/02/1974
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cu deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla pen responsabilità dell’imputato per i delitti di tentato riciclaggio e di ric contestati, non sono consentiti dalla legge stante la preclusione per la C cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risult processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la te logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modell ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/ Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 d 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Fer Rv. 273217);
rilevato che la Corte di merito, con motivazione esente da vizi logici rispondendo alle medesime censure in fatto oggetto di appello, ha esplicita ragioni della deliberazione facendo applicazione di corretti argomenti giuridi fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza d contestati (vedi, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in ordine a di tentato riciclaggio e pag. 4 in relazione alla sussistenza del dolo di ric in considerazione delle condizioni del ciclomotore rinvenuto nella sua disponib e dell’assenza di giustificazioni in ordine alla provenienza del mezzo privo di t rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024
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