Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il suo ruolo di giudice di legittimità, non di merito. Questa decisione chiarisce che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando si tenta di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti già esaminati nei gradi precedenti. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni pratiche di tale principio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per un reato previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011 (noto come Codice Antimafia). La decisione di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata pienamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidando le sue speranze a una presunta errata applicazione della legge da parte dei giudici di merito.
Il Motivo del Ricorso e la Tenuità del Fatto
Il fulcro dell’impugnazione era la contestazione del diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità dell’offesa, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale. Secondo la difesa, i giudici di appello avevano commesso una violazione di legge e presentato una motivazione viziata nel negare questo beneficio. In sostanza, si chiedeva alla Corte di Cassazione di riconsiderare le circostanze concrete del reato per valutarne la scarsa gravità.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta e procedurale: i motivi proposti non erano consentiti in quella sede. La richiesta di una nuova valutazione sulla tenuità del fatto non rappresenta una critica sulla corretta applicazione della legge (controllo di legittimità), ma un tentativo di far riesaminare il merito della vicenda, attività preclusa alla Suprema Corte.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la decisione impugnata aveva già fornito argomentazioni congrue e logiche a sostegno del diniego della particolare tenuità dell’offesa. Chiedere alla Cassazione di rimettere in discussione tale valutazione significa sollecitare una “rivalutazione di profili in fatto”, un compito che esula completamente dalle sue funzioni. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare le stesse argomentazioni fattuali, ma un organo che vigila sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme giuridiche.
Le Conclusioni
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una mera formalità. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, essa comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in assenza di elementi che escludano una colpa nella proposizione dell’impugnazione, scatta anche la condanna al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata determinata in tremila euro. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise questioni di diritto, altrimenti si trasforma in un costo significativo per chi lo propone in modo improprio.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti, ovvero la richiesta di una nuova valutazione di elementi di fatto (la tenuità dell’offesa) già congruamente argomentati e decisi dalla Corte di Appello.
Cosa significa che la Cassazione non può effettuare una ‘rivalutazione di profili in fatto’?
Significa che la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare le prove o di riconsiderare come si sono svolti i fatti. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge, senza entrare nel merito della ricostruzione fattuale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una sanzione pecuniaria (stabilita in 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5269 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5269 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 28/06/1965
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
12,Ì-(
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 7 maggio 2024 la Corte di Appello di Napoli ha confermato – nei confronti di COGNOME NOME – la decisione affermativa di responsabilità – per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n.159 del 2011 alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 4 luglio del 2022.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego di applicazione della speciale causa non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. .
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di richiesta di rivalutazione di profili i congruamente argomentati nella decisione impugnata a sostegno del diniego della particolare tenuità dell’offesa.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente