Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il sistema delle impugnazioni in Italia, in particolare riguardo ai poteri della Corte di Cassazione. Il caso tratta di un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per ricettazione, fornendo una lezione fondamentale sulla distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti conclusioni giuridiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa da una Corte d’Appello nei confronti di un imputato per il reato di ricettazione. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio specifico: la mancata assunzione di una prova che, a suo dire, sarebbe stata decisiva per dimostrare la sua innocenza. L’obiettivo del ricorrente era quello di ottenere un nuovo esame delle prove per ribaltare la sentenza di condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una decisione netta e concisa, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria ha impedito alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate. Di conseguenza, la condanna dell’imputato è diventata definitiva. Oltre a vedere il proprio ricorso respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i ricorsi giudicati inammissibili.
Analisi del ricorso inammissibile e le sue motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione sono il cuore dell’ordinanza e chiariscono un principio cardine del nostro ordinamento processuale. La Corte ha spiegato che l’unico motivo di ricorso, sebbene formalmente presentato come omessa assunzione di prova, era in realtà finalizzato a ottenere una rivalutazione delle prove già esaminate e giudicate dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). In sostanza, il ricorrente non stava denunciando un errore di diritto, ma esprimeva il proprio disaccordo su come i fatti erano stati interpretati, chiedendo alla Cassazione di riesaminarli. Questo tipo di richiesta è estraneo al ruolo della Suprema Corte.
Il ruolo della Cassazione: il sindacato di legittimità
La Corte di Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si può ridiscutere l’intera vicenda. Il suo compito è limitato al cosiddetto sindacato di legittimità: essa deve verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e seguito le regole procedurali, senza però poter riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile perché le doglianze sollevate erano già state proposte e respinte in appello e non indicavano specifici travisamenti delle emergenze processuali, unico caso in cui la Cassazione può, entro stretti limiti, valutare elementi di fatto.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che il ricorso era finalizzato a ottenere, “mediante doglianze in punto fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie”. Questa attività è considerata “estranea al sindacato di legittimità” e “avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali”. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già ampiamente motivato (nelle pagine da 5 a 7 della sua sentenza) la sussistenza degli elementi di prova a carico dell’imputato, sia riguardo alla disponibilità dell’appartamento legato al reato, sia riguardo agli elementi costitutivi del delitto di ricettazione. Pertanto, il ricorso non presentava vizi di legittimità ma solo un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, rendendolo così palesemente inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: chi si rivolge alla Corte di Cassazione deve formulare motivi di ricorso che attengano a violazioni di legge o vizi procedurali, non a un semplice disaccordo sull’interpretazione delle prove. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi lo propone. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di strutturare un ricorso per cassazione in modo tecnicamente corretto, concentrandosi esclusivamente sui profili di legittimità, per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del caso, un’attività che esula dalla sua competenza, la quale è limitata al controllo sulla corretta applicazione della legge (sindacato di legittimità).
Cosa significa che la Corte di Cassazione svolge un “sindacato di legittimità”?
Significa che il suo compito non è decidere nuovamente chi ha torto o ragione nel merito della vicenda, ma solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e rispettato le regole del processo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4845 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4845 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 12/11/1989
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze i punto fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, una rivalutazio delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avuls pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali gi valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 sugli elem di prova raccolti a conferma della disponibilità dell’appartamento da par dell’imputato e della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di ricett contestato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente