Ricorso Inammissibile in Cassazione: il Divieto di Introdurre Motivi Nuovi
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, in particolare riguardo al ricorso inammissibile in Cassazione. La Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione motivi di doglianza che non siano stati oggetto del precedente giudizio di appello. Questa regola garantisce la coerenza e la progressione logica del processo, evitando che la Corte di Cassazione si trasformi in un terzo grado di merito.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un imprenditore condannato in appello per il reato di bancarotta fraudolenta. La Corte d’Appello, pur assolvendolo da alcune accuse minori di distrazione di beni, aveva confermato la condanna per i reati più gravi. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su due argomenti principali:
1. La presunta estinzione del reato per intervenuta prescrizione, contestando il calcolo del termine effettuato dai giudici di merito.
2. La non sussistenza di una specifica aggravante prevista dalla legge fallimentare.
L’Ordinanza della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Gli Ermellini hanno analizzato separatamente i due motivi, giungendo a conclusioni diverse nella forma ma identiche nella sostanza: il ricorso non poteva essere accolto.
Analisi sulla Prescrizione e il Ricorso Inammissibile in Cassazione
Sul primo punto, relativo alla prescrizione, la Corte ha definito il motivo ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno confermato che la Corte d’Appello aveva correttamente calcolato il termine di prescrizione in 15 anni e applicato in modo appropriato le norme sulla sospensione del processo. Questa valutazione tecnica ha chiuso la porta a qualsiasi discussione sul decorso del tempo.
Il Principio dei Motivi Nuovi e l’Inammissibilità
Il secondo motivo di ricorso si è scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile. La Corte ha rilevato che la contestazione relativa all’aggravante non era mai stata sollevata come specifico motivo nel giudizio d’appello. Ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, è precluso introdurre ‘motivi nuovi’ in sede di legittimità. Questo divieto serve a impedire che l’imputato possa ‘riservarsi’ delle argomentazioni per giocarle solo davanti alla Suprema Corte, alterando la struttura del processo.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e didattiche. Per quanto riguarda la prescrizione, la decisione si basa su una corretta applicazione tecnica delle norme vigenti. La Corte territoriale non ha commesso errori, rendendo la doglianza dell’imputato priva di fondamento giuridico.
Il cuore della pronuncia, tuttavia, risiede nella trattazione del secondo motivo. La Corte sottolinea che il giudizio di Cassazione è un giudizio ‘di legittimità’, non ‘di merito’. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare che la legge sia stata applicata correttamente. Ammettere motivi nuovi significherebbe trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio nel merito, snaturando la sua funzione. La Corte precisa inoltre che, qualora il ricorrente avesse ritenuto errato il riepilogo dei motivi d’appello contenuto nella sentenza impugnata, avrebbe dovuto contestarlo specificamente, cosa che non ha fatto. Infine, per completezza, la Corte ha evidenziato che l’unica aggravante effettivamente applicata nel caso di specie era quella relativa alla commissione di più fatti di bancarotta, diversa da quella contestata nel ricorso.
Conclusioni
L’ordinanza consolida un principio cardine del nostro sistema processuale: il cosiddetto ‘effetto devolutivo’ dell’appello. Ciò che non viene contestato in appello si considera accettato e non può essere riproposto in Cassazione. La decisione serve da monito per la difesa: è essenziale formulare in modo completo ed esaustivo tutti i motivi di gravame sin dal primo atto di impugnazione. Un ricorso inammissibile in Cassazione non solo porta al rigetto delle richieste, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie. Questa pronuncia riafferma il rigore formale necessario per accedere al giudizio della Suprema Corte, garantendo certezza e ordine nello svolgimento dei processi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo (prescrizione) è stato ritenuto manifestamente infondato, mentre il secondo motivo (contestazione di un’aggravante) è stato considerato inammissibile in quanto non era stato precedentemente sollevato come motivo di appello.
È possibile presentare nuovi argomenti per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No, in base all’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è consentito presentare in Cassazione motivi di ricorso che non siano già stati dedotti in appello. Introdurre ‘motivi nuovi’ è una causa di inammissibilità.
Qual è stata la decisione della Corte riguardo all’eccezione di prescrizione?
La Corte ha ritenuto l’eccezione di prescrizione manifestamente infondata. Ha stabilito che la Corte d’Appello aveva calcolato correttamente il termine di 15 anni e aveva applicato correttamente la disciplina sulla sospensione del processo, pertanto il reato non era prescritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36696 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36696 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, nell’assolvere l’imputato dalla distrazione dei beni ci cui ai punti 1.3), 1.5) e 1.6) del capo a) dell’accusa, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1) e 2), 223, comma 1, 219, commi 1 e 2, R.D. 267/1942;
Considerato che il primo motivo – con cui il ricorrente lamenta inosservanza della legge processuale e vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione – è manifestamente infondato in quanto correttamente la Corte territoriale (cfr. pagg. 1-2) ha individuato il termine di prescrizione pari ad anni 15 dalla data di commissione del reato e applicato la disciplina di cui all’art. 420 – quater, comma 2, cod. proc. pen.;
Considerato che il secondo motivo – con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, R.D. 267/1942 – non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., com si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Va peraltro evidenziato che l’unica aggravante ritenuta e contestata è quella di più fatti di bancarotta di cui all’art.219 comma 2 R.D. 267/1942.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della C sa d Ile ammende.
Così deciso in data 8 ottobre 2025
Il Consiciliere estensore si dente