Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi Sono Generici e Fattuali
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede una strategia legale precisa e fondata su specifici errori di diritto. Un ricorso inammissibile in Cassazione, come quello oggetto della recente Ordinanza n. 709/2024, rappresenta un classico esempio di come l’impugnazione fallisca quando si limita a contestare i fatti già accertati, senza sollevare valide questioni giuridiche. Analizziamo questa decisione per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un ricorso mal formulato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, contestando la valutazione sulla sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che il ricorso non possiede i requisiti minimi per essere giudicato. La conseguenza diretta è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha chiarito in modo inequivocabile le ragioni alla base della sua decisione. I motivi presentati dal ricorrente non erano ammissibili in sede di legittimità. Vediamo perché:
1. Mere Doglianze di Fatto: Il ricorso si concentrava su critiche relative alla ricostruzione dei fatti, tentando di offrire una versione alternativa a quella accertata dal giudice di merito. La Cassazione, tuttavia, non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non stabilire come si sono svolti i fatti.
2. Motivi Generici e Riproduttivi: I giudici hanno rilevato che le argomentazioni erano generiche e si limitavano a riproporre le stesse censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso efficace deve individuare vizi specifici della sentenza impugnata (come un’errata interpretazione di una norma o un vizio logico nella motivazione), non ripetere argomenti già disattesi.
La Corte ha quindi concluso che i motivi addotti non erano consentiti dalla legge per un giudizio di legittimità, rendendo inevitabile la declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione deve essere tecnico e mirato. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È necessario dimostrare che quella decisione è viziata da un errore di diritto. Per il ricorrente, le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione sono duplici: la sentenza di condanna diventa definitiva e si aggiunge un onere economico significativo. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica specializzata, capace di valutare se esistono i presupposti giuridici per un’impugnazione in Cassazione, evitando così ricorsi destinati al fallimento e a ulteriori spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità, essendo costituiti da mere doglianze di fatto, generiche e riproduttive di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito.
Cosa significa che i motivi erano ‘doglianze in punto di fatto’?
Significa che il ricorrente non ha contestato un errore nell’applicazione della legge, ma ha criticato la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove fatte dal giudice precedente, un tipo di esame che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 709 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 709 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 17/01/1983
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023