Ricorso inammissibile in Cassazione: Quando i motivi non superano il vaglio
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità. Spesso si crede, erroneamente, che ogni grado di giudizio permetta di ridiscutere l’intera vicenda processuale. Questo provvedimento chiarisce perché un Ricorso inammissibile in Cassazione rappresenta un esito frequente quando non si rispettano i precisi confini del ruolo della Suprema Corte, specialmente quando si tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove.
Il Caso: Appello contro una condanna per sottrazione di cose pignorate
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato previsto e punito dall’articolo 334 del codice penale (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o sequestro). L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di contestare la valutazione dei fatti e delle prove effettuata nei precedenti gradi di giudizio.
L’obiettivo del ricorrente era quello di dimostrare l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato, sia dal punto di vista materiale (la condotta) sia da quello psicologico (l’intenzione).
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso inammissibile in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha dichiarati inammissibili. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali del processo di legittimità.
Genericità e Ripetitività dei Motivi
In primo luogo, la Corte ha definito i motivi del ricorso come “generici e riproduttivi” di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In pratica, l’imputato non ha sollevato nuove questioni di diritto o vizi logici della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni, già adeguatamente analizzate e disattese nel secondo grado di giudizio.
Il Divieto di Riesame del Merito
Il punto cruciale della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte una “rilettura delle risultanze di prova”. Tuttavia, la Corte di Cassazione non è un “terzo grado di merito”: il suo compito non è rivalutare i fatti o decidere quale versione sia più credibile, ma controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Sollecitare una nuova valutazione delle prove è un’attività preclusa in questa sede.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni dell’ordinanza sono nette e didattiche. La Corte ha ribadito che, in assenza di evidenti elementi di “illogicità della motivazione”, non è consentito sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, che hanno esaminato le prove in modo corretto. I motivi del ricorso non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché non denunciavano una violazione di legge o un vizio motivazionale, ma si risolvevano in una critica alla ricostruzione dei fatti. Pertanto, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia conferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere formulato con estremo rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto. Non è una terza occasione per discutere i fatti. La conseguenza pratica di un Ricorso inammissibile in Cassazione non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Questo serve da monito sulla necessità di ponderare attentamente i presupposti di un ricorso prima di adire la Suprema Corte.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici, ripetitivi di censure già respinte dalla Corte d’Appello e, soprattutto, richiedevano una rilettura delle prove, attività non consentita in sede di legittimità.
Cosa significa che la Corte di Cassazione agisce in “sede di legittimità”?
Significa che il suo compito non è riesaminare i fatti del processo (il merito), ma solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la motivazione della loro decisione sia logica e non contraddittoria.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46937 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LOCRI il 29/09/1981
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Cuppari; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 334 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate dal giudice di appello e disattese con corretti argomenti giuridici sulla sussistenza dell’elemento materiale e di quello psicologico del reato. Il ricorrente sottopone alla Corte di legittimità la rilettura delle risultanze di prova, correttament esaminate dai giudici del merito, sollecitandone, in assenza di elementi di illogicità della motivazione, una rilettura, come noto preclusa a questa Corte;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eufo tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
La consigliera relatrice
La Presidente