Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Valutazione dei Fatti è Esclusa
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità. Affrontando un caso specifico, la Corte ribadisce un principio fondamentale: il ricorso alla Suprema Corte non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Esaminiamo come si manifesta un ricorso inammissibile in Cassazione e perché la distinzione tra vizio di legge e riesame del merito è cruciale.
La Vicenda Processuale
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Palermo, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando diversi aspetti della sentenza. In particolare, il ricorrente contestava sia la valutazione sulla sua responsabilità penale, sia il mancato riconoscimento di due importanti benefici: l’applicazione di una norma più favorevole per reati di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare gli elementi di prova e le valutazioni già effettuate dai giudici dei gradi precedenti, proponendo una lettura alternativa dei fatti a lui più favorevole.
I Motivi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso, fornendo spiegazioni chiare e nette.
La Ripetitività dei Motivi e la Mancanza di Critica Specifica
I primi due motivi, relativi alla responsabilità e all’applicazione della norma sulla lieve entità, sono stati giudicati inammissibili perché riproponevano le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso, inoltre, mancava di una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare una rivalutazione delle prove. Questo atteggiamento trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di merito, funzione che non spetta alla Cassazione.
La Discrezionalità del Giudice sulle Attenuanti Generiche
Anche il terzo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte ha sottolineato che la concessione di tali attenuanti è un “giudizio di fatto”, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è logica e non contraddittoria. Nel caso di specie, il giudice aveva correttamente basato la sua decisione sui parametri dell’art. 133 del codice penale, valutando la gravità della condotta e la personalità dell’imputato come elementi ostativi al riconoscimento del beneficio.
le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su principi consolidati della procedura penale. Il giudizio di legittimità non serve a stabilire se il giudice di merito abbia scelto la ricostruzione dei fatti ‘migliore’ o ‘più giusta’, ma solo a verificare se abbia applicato correttamente la legge e se la sua motivazione sia esente da vizi logici o contraddizioni evidenti.
La Corte ha specificato che per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice prenda in esame anche un solo elemento ritenuto prevalente, come la gravità del reato o la capacità a delinquere del colpevole, senza dover confutare ogni singolo argomento difensivo. I motivi del ricorrente erano “avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali”, ovvero non indicavano errori palesi e decisivi nella lettura delle prove da parte dei giudici di merito.
le conclusioni
Con questa ordinanza, la Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione riafferma con forza il ruolo della Corte di Cassazione come custode della legge e non come giudice dei fatti. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un ricorso, per avere successo, deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza, evitando di chiedere una semplice rilettura delle prove a proprio favore.
 
Per quali motivi un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se viene proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, come la richiesta di una nuova valutazione delle prove, se è una mera riproduzione di censure già respinte nei gradi di merito, o se manca di una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può procedere a una rivalutazione o a una rilettura alternativa delle fonti di prova. Il suo compito è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione della sentenza (giudizio di legittimità), non potendo entrare nel merito dei fatti (giudizio di fatto).
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sempre contestabile in Cassazione?
No, la decisione di concedere o negare le attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. È contestabile in Cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o illogica, ma non se è semplicemente una valutazione discrezionale, basata sui parametri dell’art. 133 del codice penale, con cui la difesa non è d’accordo.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4182 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4182  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il primo ed il secondo motivo del ricorso di COGNOME NOME, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla ritenuta responsabilità dell’imputato e sul rigetto della richiesta di applicazione dell’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti in sede di legittimità. I motivi sono riproduttivi di profili di cens già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. I motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, sono avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Il terzo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. La motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche è corretta in diritto ed immune da vizi logici, avendo il giudice fatto riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen.: alla gravità della condotta ed alla personalità del ricorrente (cfr. pag. 3).
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non sia contraddittoria ed indichi gli elementi ex art. 133 cod. pen. su cui si è fondato il rigetto. Tra ta elementi, il giudice può limitarsi a prendere in esame quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla capacità a delinquere del colpevole o alla gravità del reato può essere sufficiente in tal senso, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.