Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi Vengono Respinti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e delle ragioni che portano a una dichiarazione di ricorso inammissibile in Cassazione. Questo provvedimento sottolinea un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. Il punto centrale del ricorso riguardava la sussistenza di una specifica circostanza aggravante: l’ingente quantità di sostanza stupefacente trasportata. La difesa contestava la valutazione dei giudici di merito sia per quanto riguarda l’elemento oggettivo (l’effettiva quantità) sia per quello soggettivo (la consapevolezza dell’imputato).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva. Oltre a ciò, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la natura del ricorso inammissibile in Cassazione
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato i giudici a questa conclusione. La Corte ha stabilito che il ricorso era inammissibile perché i motivi proposti non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. In parole semplici, l’appellante non ha sollevato questioni sulla violazione della legge o vizi procedurali, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti già ampiamente esaminati.
I giudici hanno osservato che le argomentazioni della difesa non erano altro che una ripetizione (‘replicano profili di censura’) di questioni già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di merito, secondo la Cassazione, avevano fornito argomentazioni:
* Giuridicamente corrette: conformi alla legge e alla sua interpretazione.
* Puntuali: precise nel rispondere alle specifiche doglianze della difesa.
* Coerenti: in linea con le prove e gli elementi emersi durante il processo.
* Immuni da manifeste incongruenze logiche: prive di contraddizioni o salti logici nel ragionamento.
Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni di merito senza evidenziare un vero errore di diritto, si scontra con la funzione stessa della Corte di Cassazione, risultando inevitabilmente inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque affronti un processo penale: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su motivi specifici previsti dalla legge, come l’errata applicazione di una norma o vizi gravi del processo. Non può essere utilizzato come un ulteriore tentativo di convincere un nuovo giudice della propria versione dei fatti.
La dichiarazione di ricorso inammissibile in Cassazione non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente, come il pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Ciò serve a disincentivare ricorsi dilatori o palesemente infondati, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario e preservando il ruolo della Suprema Corte come custode della legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproposizione di argomentazioni di merito già esaminate e respinte correttamente dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, e non sollevavano questioni di legittimità (cioè di corretta applicazione della legge).
Qual era l’argomento principale del ricorso?
L’argomento principale del ricorso era la contestazione della sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità di sostanza stupefacente, sia dal punto di vista oggettivo (la quantità stessa) che soggettivo (la consapevolezza del ricorrente).
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 Euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37316 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37316 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dall legge in sede di legittimità in quanto, con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravant dell’ingente quantità della sostanza stupefacente trasportata dal ricorrente, anche sul versante del relativo presupposto soggettivo, replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al port delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ;Thmende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.