Ricorso inammissibile in Cassazione: quando i fatti non si possono ridiscutere
Il ricorso inammissibile in Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni, ma spesso fraintesi, del giudizio di legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’opportunità di chiarire i limiti entro cui è possibile contestare una sentenza e perché non è consentito trasformare il terzo grado di giudizio in un nuovo processo sui fatti. Il caso in esame riguarda una condanna per riciclaggio, ma i principi espressi hanno una valenza generale per chiunque si approcci al sistema delle impugnazioni penali.
I fatti del caso e la condanna per riciclaggio
L’imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di riciclaggio. Nello specifico, gli veniva contestato di aver apposto una targa su un veicolo risultato rubato, al fine di occultarne la provenienza delittuosa. La sua difesa, tuttavia, riteneva che le prove a suo carico non fossero sufficienti a dimostrare né la sua effettiva identificazione come autore del fatto, né la sua consapevolezza (elemento soggettivo) che il veicolo fosse di origine illecita.
I motivi dell’appello: il presunto vizio di motivazione
Con il ricorso in Cassazione, la difesa ha sollevato due motivi principali, entrambi riconducibili al cosiddetto vizio di motivazione. Si lamentava, in sintesi, che i giudici d’appello non avessero adeguatamente giustificato:
1. L’identificazione dell’imputato: le prove utilizzate per attribuirgli la condotta materiale (l’apposizione della targa) erano ritenute deboli o mal interpretate.
2. La sussistenza dell’elemento soggettivo: non vi era, secondo la difesa, prova certa della consapevolezza dell’imputato circa l’origine furtiva del mezzo, un requisito indispensabile per la configurabilità del reato di riciclaggio.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione una rilettura critica del materiale probatorio, proponendo una valutazione dei fatti diversa da quella operata dalla Corte d’Appello.
Le motivazioni della Corte: i limiti invalicabili del giudizio di legittimità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo in modo netto i confini del proprio sindacato. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato: alla Corte di Cassazione è preclusa non solo la possibilità di “sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali” a quella dei giudici di merito, ma anche quella di “saggiare la tenuta logica della pronuncia” confrontandola con altri modelli di ragionamento possibili.
Il ruolo della Cassazione non è quello di decidere se la ricostruzione dei fatti operata in appello sia l’unica o la migliore possibile, ma solo di verificare se essa sia immune da vizi logici manifesti e contraddizioni. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente e priva di vizi, spiegando le ragioni del proprio convincimento sia sulla riferibilità del fatto all’imputato, sia sulla sua consapevolezza della provenienza illecita del veicolo (desunta, tra l’altro, dalla sua disponibilità del mezzo e dalla mancanza di giustificazioni plausibili).
Le conclusioni: cosa implica un ricorso inammissibile
La decisione sottolinea una lezione fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rimettere in discussione le prove. Il vizio di motivazione può essere fatto valere solo quando il ragionamento del giudice di merito è palesemente illogico o contraddittorio, non quando si intende semplicemente proporre una diversa interpretazione delle prove. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, per il ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la condanna.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, l’ordinanza chiarisce che la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di merito.
Cosa significa “vizio di motivazione” in un ricorso per Cassazione?
Significa contestare un errore logico, una contraddizione o una palese mancanza di argomentazione nella sentenza impugnata. Tuttavia, come specifica l’ordinanza, non si può usare questo motivo per proporre una ricostruzione dei fatti diversa o per contestare la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito, se questa è logicamente coerente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, oltre a rendere definitiva la decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 929 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 929 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TRIESTE il 24/05/1976
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME;
considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’identificazione dell’imputato quale autore del fatto contestato e in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime censure in fatto oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato di riciclaggio contestato (si vedano, in particolare, pp. 5- 6 sulla prova della riferibilit all’imputato dell’apposizione della targa sul veicolo provento di furto nella sua incontestata disponibilità, nonché sulla mancanza di giustificazioni che dimostra la consapevolezza della provenienza delittuosa del mezzo);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024
Il Con GLYPH liere estensore
GLYPH
Il Preside e