Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di una Recente Ordinanza
Comprendere i limiti del giudizio in Corte di Cassazione è fondamentale. Non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Suprema Corte, il cui ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente perché un ricorso inammissibile viene rigettato quando si tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove, un compito riservato esclusivamente ai giudici di merito. Analizziamo questo caso emblematico per capire i confini tra giudizio di fatto e di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. La decisione, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, non rassegnato alla condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici dei precedenti gradi e la valutazione del materiale probatorio a suo carico.
Le Ragioni del Ricorso e il Profilo di Inammissibilità
L’imputato ha basato il suo ricorso su diversi punti, tutti riconducibili a una critica della valutazione operata dalla Corte d’Appello. In particolare, ha contestato:
* La ricostruzione della sua partecipazione al reato.
* L’interpretazione delle prove raccolte.
* Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Queste censure, tuttavia, si scontrano con la natura stessa del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte non è un ‘terzo giudice’ del fatto, ma un ‘giudice della legge’. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non rifare il processo. Presentare motivi che richiedono una nuova valutazione del merito rende, di per sé, il ricorso inammissibile.
La Valutazione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. Le censure relative alla ricostruzione dei fatti, all’apprezzamento del materiale probatorio e alla credibilità delle fonti sono precluse in sede di Cassazione, a meno che la motivazione della sentenza d’appello non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto mancante. In questo caso, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello ‘congrua e adeguata’, esente da vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza.
Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha disposto il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la propria decisione sottolineando che le censure del ricorrente erano interamente volte a sollecitare un riesame del fatto, attività non consentita nel giudizio di legittimità. I giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e coerente sia riguardo alla colpevolezza dell’imputato, basata su una serie di elementi di fatto, sia riguardo al diniego delle attenuanti generiche, giustificato dalla diversa tipologia di stupefacenti, dalla resistenza opposta durante la perquisizione e dai precedenti specifici. Ogni tentativo di rimettere in discussione tale valutazione si traduce in una richiesta inammissibile di revisione del merito.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma il principio fondamentale secondo cui la Corte di Cassazione è custode della corretta applicazione della legge, non un giudice di terza istanza. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile e di condannare il ricorrente al pagamento di spese e di una sanzione pecuniaria serve da monito: l’accesso alla Suprema Corte è riservato a questioni di diritto e non può essere utilizzato come un’ulteriore opportunità per contestare la valutazione dei fatti già compiuta, in modo logico e motivato, nei precedenti gradi di giudizio.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure sollevate dal ricorrente riguardavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, questioni che rientrano nella competenza esclusiva del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non possono essere oggetto del giudizio di legittimità della Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione può riconsiderare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare tale decisione se il giudice di merito ha fornito una motivazione adeguata e logica per negarle. La valutazione sulla concessione delle attenuanti è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione sia manifestamente illogica o assente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41338 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41338 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fat nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenz espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Roma ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento del concorso del ricorrente nella detenzione della sostanza stupefacente, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina in conformità con la ricostruzione dei fatti operata anche nella sentenza di primo grado, mentre l’erroneo riferimento anche alla condotta tenuta dal fratello del ricorrente non integra all’evidenza alcu rilevanza decisiva a fronte della complessiva valutazione di tutte le altre risultan valorizzate come prova del concorso;
ritenuto che le ulteriori doglianze riferite al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono ugualmente inammissibili per l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l’insindacabilità de valutazioni adeguatamente e logicamente motivate in considerazione delle modalità del fatto (diversa tipologia di sostanze stupefacenti, resistenza posta essere nel contesto della perquisizione e plurimi precedenti specifici);
ritenuto che la memoria del 7 novembre 2025 prodotta dall’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, si riporta alle medesime censure già esposte nei motivi di ricorso, volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudiz di merito e come tali inammissibili;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso I’l dicembre 2025
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DEPnS
Il Con re estensore
A
Il Presidente