Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso di Bancarotta Documentale
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai requisiti di forma e sostanza. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di condanna; è necessario articolare motivi specifici che evidenzino vizi di legittimità. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impostazione errata possa portare a un ricorso inammissibile in Cassazione, rendendo vano l’ultimo tentativo di difesa. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni giuridiche della decisione.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un imprenditore condannato sia in primo grado sia in appello per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la sua responsabilità penale. Non rassegnato alla condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio per ottenere un annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso Presentati alla Corte
La difesa dell’imputato si basava su tre principali motivi di doglianza:
1. Contestazione sulle pene accessorie: Il ricorrente lamentava la misura delle pene accessorie fallimentari, stabilite per una durata di cinque anni, sostenendo che vi fosse una violazione di legge.
2. Illogicità della motivazione: Un secondo motivo criticava la sentenza d’appello per presunta illogicità riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza e volontà di commettere l’illecito.
3. Mancata riqualificazione del fatto: Infine, si contestava la mancata riqualificazione del reato in una fattispecie meno grave, come quella prevista dall’art. 217 della legge fallimentare.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
Nonostante le argomentazioni proposte, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due principi cardine del giudizio di legittimità, che hanno reso i motivi presentati inefficaci.
Il Divieto di Censure Nuove
Il primo motivo, relativo alle pene accessorie, è stato giudicato inammissibile perché sollevava una questione di violazione di legge che non era stata dedotta nel precedente grado di giudizio, ossia in appello. Nel processo penale, vige il principio secondo cui non si possono introdurre in Cassazione censure nuove, che non siano state preventivamente sottoposte all’analisi del giudice d’appello. Il ricorso in Cassazione non è la sede per ampliare il tema della discussione processuale.
La Genericità dei Motivi e il Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il secondo e il terzo motivo hanno subito la stessa sorte. La Corte ha ritenuto che queste censure fossero meramente riproduttive di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, infatti, non aveva formulato una critica specifica e puntuale contro le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata, ma si era limitato a riproporre le medesime doglianze. Questo trasforma il ricorso in un atto generico, incapace di individuare un vizio concreto di legittimità, e ne determina l’inammissibilità.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Il suo scopo non è rivalutare i fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica rivolta alla decisione precedente, dimostrando dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe sbagliato. La semplice riproposizione delle proprie tesi difensive, già disattese, non soddisfa questo requisito e si traduce inevitabilmente in una declaratoria di inammissibilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della tecnica redazionale del ricorso per Cassazione. Per evitare una pronuncia di ricorso inammissibile in Cassazione, è essenziale che i motivi siano specifici, pertinenti ai vizi tassativamente previsti dalla legge e, soprattutto, che si confrontino criticamente con la motivazione della sentenza che si intende impugnare. Ignorare questi principi non solo rende il ricorso inutile, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente, rendendo la condanna definitiva.
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché i motivi erano in parte nuovi, in quanto non proposti in appello, e in parte generici e ripetitivi di censure già respinte nel merito, senza formulare una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata.
È possibile presentare in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in Corte d’Appello?
No, di regola non è possibile. Il ricorso per Cassazione deve vertere su questioni già sottoposte al giudice del merito. Presentare una censura per la prima volta in Cassazione la rende inammissibile, come accaduto nel caso di specie per il motivo sulle pene accessorie.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41085 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41085 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a APRILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la misura delle pene accessorie fallimentari stabilite per la durata di cinque anni, è inammissibile in quanto inerente ad una violazione di legge deducibile e non dedotta in precedenza;
Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che lamentano rispettivamente l’illogicità della motivazione in riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 217 legge fall. in quanto riproduttivi di profili di censura g adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 6 e 7 sul primo punto e pag. 8 sul secondo, dipendente dal primo);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2024