Ricorso inammissibile Cassazione: quando la genericità costa cara
Presentare un ricorso inammissibile Cassazione non solo preclude la possibilità di vedere riformata una sentenza sfavorevole, ma espone il ricorrente a pesanti sanzioni pecuniarie. La recente ordinanza della Suprema Corte mette in luce l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione, specialmente quando si contesta il trattamento sanzionatorio ricevuto nei gradi di merito.
I fatti oggetto del giudizio
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli, contro la quale il difensore di un imputato aveva proposto ricorso per Cassazione. Il fulcro della contestazione riguardava esclusivamente la determinazione del trattamento punitivo, ovvero l’entità della pena inflitta dai giudici di secondo grado. Secondo la difesa, la motivazione della sentenza impugnata non avrebbe tenuto adeguatamente conto di alcuni rilievi prospettati in sede di appello, risultando viziata o insufficiente.
La decisione della Suprema Corte
I giudici della settima sezione penale hanno analizzato l’impugnazione, rilevando immediatamente un difetto di specificità. La Corte ha chiarito che non è sufficiente lamentare genericamente un vizio di motivazione per ottenere un riesame della sentenza. È invece necessario indicare con precisione quali passaggi della decisione precedente siano illogici o quali prove siano state trascurate. Nel caso di specie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio perché non offriva argomenti idonei a scardinare la decisione della Corte territoriale.
le motivazioni
Le ragioni che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile Cassazione risiedono nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si può ridiscutere la pena, ma un giudice che verifica la correttezza giuridica e la logicità del ragionamento seguito dai giudici precedenti. La Suprema Corte ha osservato che la sentenza della Corte d’appello appariva sorretta da una motivazione sufficiente, non illogica e basata su un esame adeguato delle deduzioni difensive. La mancanza di nuovi rilievi critici specifici ha reso l’impugnazione una mera riproposizione di doglianze già respinte, priva di valore giuridico in sede di legittimità.
le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che l’inammissibilità del ricorso trascina con sé conseguenze economiche dirette ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale. Il ricorrente, oltre a dover farsi carico delle spese processuali, è stato condannato al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: la via del ricorso in Cassazione richiede un’analisi tecnica rigorosa e non può essere utilizzata come un tentativo generico di ottenere una riduzione della pena senza solidi presupposti legali.
Cosa accade se presento un ricorso in Cassazione troppo generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non entrerà nel merito della questione e il ricorrente sarà condannato al pagamento delle spese legali e di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.
Si può contestare la misura della pena davanti alla Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che la motivazione del giudice di merito è illogica o totalmente mancante. Non è possibile chiedere un nuovo calcolo della pena se la decisione precedente è già correttamente motivata.
A quanto ammonta la sanzione per un ricorso inammissibile?
In questo specifico caso, la Corte ha stabilito una sanzione di tremila euro in favore della cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8868 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8868 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché denunzia un asserito vizio di motivazione senza indicare i rilievi prospettati in appello pretermessi dall’argomentare della decisione gravata che in ogni caso, con specifico riguardo alla determinazione del trattamento punitivo, l’unico tema devoluto alla Corte del merito, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025