Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8416 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8416 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza dei 28/01/2026 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione aggravato.
Rilevato che il ricorso – che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al riconoscimento della recidiva reiterata specifica, al diniego delle circostanze attenuanti generic e della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4) cod. pen., nonché, in generale quantificazione della pena – è intrinsecamente generico oltre che aspecifico in quanto:
circa le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all’art. n. 4) cod. pen., il ricorso manca della benché minima portata censoria;
quanto alla recidiva, l’accenno di contestazione al ragionamento della Corte territorial si scontra con una motivazione robusta e rispettosa dei canoni argomentativi tracciati sul punt dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella quale non evidenzia vizi rilevanti ex art. 606 cod. p pen.;
quanto al trattamento sanzionatorio, il ricorrente pare non avvedersi che la Corte di appello ha spiegato le ragioni per le quali la pena, già attestata su livelli minimi, non po essere ridotta.
A proposito delle doglianze aspecifiche va ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quand risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazio con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fat che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2026.