Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46880 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46880 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIANA DI MONTE VERNA il 01/06/1956
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha revocato le statuizioni civili della sentenza di primo grado e confermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di danneggiamento seguito da incendio aggravato dai futili motivi, commesso il 2 gennaio 2020;
letti i motivi del ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo per motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica;
rilevato che:
in punto di vizio di motivazione, va ribadito che «sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601);
le censure, genericamente articolate, si risolvono nell’istanza di rivalutazione di profili fattuali adeguatamente esaminati dai giudici di merito che hanno già preso in considerazione il profilo del riconoscimento dell’imputato come l’autore del reato in ragione delle sue caratteristiche fisiche;
sul punto, l’eccepito travisamento (riferito, peraltro, ad una valutazione conforme di entrambi i giudici di merito) non illustra specificamente le ragioni della decisività degli elementi asseritamente travisati in rapporto al complesso di quelli utilizzati al fine di pervenire all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, COGNOME, Rv. 249035);
la Corte di appello ha valorizzato, infatti, anche il tipo di autovettura utilizzata dall’autore dell’incendio, la via di fuga intrapresa e il movente, oltre alle caratteristiche fisiche e all’andatura claudicante del soggetto ripreso dalle videocamere;
il profilo del mancato riconoscimento della vittima è stato preso in esame nella sentenza impugnata e ritenuto non decisivo, proprio alla luce del complessivo compendio indiziario a disposizione dei giudici di merito;
ritenuto, quindi, che il ricorrente non si è confrontato con l’intero compendio utilizzato per affermare la penale responsabilità dell’imputato, essendosi, piuttosto, concentrato su alcuni, non decisivi, elementi della insindacabile ricostruzione fattuale della sentenza impugnata;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/11/2024