Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10555 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10555 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AVIGLIANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo oggetto del ricorso in esame, che deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto d rapina aggravata, con specifico riferimento all’individuazione ed identificazione dell’autore del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre ad essere reiterativo, risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto; esso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, tuttavia, c motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del propri convincimento (cfr. pg . 3-5 della sentenza impugnata dove il giudice dà conto dei singoli elementi probatori che hanno condotto all’affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente), osservato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cu valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.