Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Rientra nel Merito dei Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un ricorso si limita a contestare la valutazione dei fatti operata dai giudici precedenti, senza individuare vizi logici o giuridici, il suo destino è segnato: un ricorso inammissibile. Questo caso, relativo a una condanna per rapina aggravata, offre un chiaro esempio dei confini invalicabili tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro una Condanna per Rapina
L’imputato, condannato in appello per il reato di rapina aggravata, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava un presunto vizio di motivazione nella sentenza impugnata, con specifico riferimento all’individuazione e identificazione dell’autore del reato. In sostanza, il ricorrente contestava le conclusioni a cui era giunta la Corte d’Appello riguardo al suo coinvolgimento nei fatti, chiedendo implicitamente una nuova e diversa valutazione delle prove.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza mezzi termini. La decisione si fonda sulla constatazione che le argomentazioni del ricorrente non erano altro che una riproposizione di tesi già esaminate e respinte, trasformandosi in mere “doglianze in punto di fatto”. Il tentativo era quello di ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti attraverso criteri di valutazione diversi da quelli legittimamente adottati dal giudice di merito.
Le Motivazioni: I Confini del Giudizio di Legittimità e il ricorso inammissibile
La Corte ha articolato le sue motivazioni su alcuni pilastri del diritto processuale penale:
1.  Natura del Giudizio di Cassazione: Viene ribadito che la Corte di Cassazione è giudice della legittimità, non del merito. Il suo compito non è quello di stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente, ma di verificare che il processo che ha portato alla condanna si sia svolto nel rispetto della legge e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
2.  Divieto di “Rilettura” degli Atti: La Corte sottolinea come esuli dai suoi poteri una “rilettura” degli elementi di fatto che sono a fondamento della decisione. La valutazione delle prove (testimonianze, perizie, documenti) è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Tentare di indurre la Cassazione a compiere tale operazione rende il ricorso inammissibile.
3.  Sufficienza della Motivazione della Corte d’Appello: La Suprema Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione esente da vizi logici e giuridici, esplicitando chiaramente le ragioni del proprio convincimento e dando conto dei singoli elementi probatori che avevano condotto all’affermazione di responsabilità. Di fronte a una motivazione coerente, non è possibile per la Cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
A supporto di questa consolidata posizione, l’ordinanza richiama un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402 del 1997), che ha tracciato in modo netto i confini del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che per presentare un ricorso efficace in Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti. È necessario, invece, dimostrare che la sentenza impugnata contiene un errore di diritto o un vizio logico manifesto e decisivo nella sua motivazione. Qualsiasi tentativo di sollecitare una nuova valutazione delle prove si scontra inevitabilmente con una declaratoria di inammissibilità. Per il ricorrente, l’esito non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della pretestuosità dell’impugnazione.
 
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, oltre ad essere reiterativo, consisteva in mere doglianze sui fatti e mirava a ottenere una nuova ricostruzione degli eventi, attività che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una “rilettura” degli elementi di fatto. La sua funzione è quella di un giudizio di legittimità, ovvero verificare la corretta applicazione della legge, mentre la valutazione dei fatti è riservata esclusivamente al giudice di merito (tribunale e corte d’appello).
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10555 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 10555  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AVIGLIANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo oggetto del ricorso in esame, che deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto d rapina aggravata, con specifico riferimento all’individuazione ed identificazione dell’autore del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre ad essere reiterativo, risulta costituito da mere doglianze in punto di fatto; esso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, tuttavia, c motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del propri convincimento (cfr. pg . 3-5 della sentenza impugnata dove il giudice dà conto dei singoli elementi probatori che hanno condotto all’affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente), osservato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cu valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.