Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35086 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35086 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di. cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che il ricorrente lamenta: 1. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato quanto all’affermazione di penale responsabilità; 2. Inosservanza dell’art. 99 cod. pen., vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
Considerato, quanto al primo motivo, che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto alla mancata esclusione della recidiva, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l’idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato.
Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, Marciano’, Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 – 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 – 01).
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato e l’oggettiva gravità del fatto;
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la :ensura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui detarminazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ammende. mento delle Cassa delle
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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