Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22194 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Gorno Palciste (Macedonia del Nord) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della Corte d’appello di Ancona
dato avviso alle parti;
letta la memoria e conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità per il reato di truffa contestato, è finalizzato ad ottenere, mediant censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 3);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’a elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale va come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la pag. 3);
osservato che il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione di le relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pen proposto in difetto di interesse essendo il beneficio già stato concesso pronuncia della sentenza di primo grado;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
che il ricorrente deve essere condannato anche alla rifusione delle spe rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano in C 2,600,00, oltre accessori dì legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in C 2.600,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, in data 23 aprile 2024.